I Progetti di Finanza in Veneto sono decine, in questo
momento vi sono almeno sei PF nella sanità veneta e quattro infrastrutture
autostradali in partenza : SPV, Valsugana, Nogara-Mare e Camionabile del
Brenta, oltre ad altre pianificate come Treviso-Mare, Complanari A4,
Orte-Mestre ecc. In Italia si stanno progettando 2.100 km di nuove autostrade
per 45 mld di € tutte in finanza di progetto, mentre abbiamo 2.2 km di
autostrade per 100kmq di territorio quando in Europa ve ne sono 1,5 km/100kmq
(Altreconomia n.136 marzo 2012).
Riteniamo che vadano costruite le strade che servono, che non
impoveriscono e non le autostrade o gli ospedali che concentrano la ricchezza
nelle mani di pochi.
Il CoVePA presenterà istanza integrativa alle Procure
della Repubblica di Bassano e Venezia per chiedere e ottenere l'intero corpo
della convenzione per la SPV compresi il PEF, i piani di ammortamento e la
somma complessiva a carico del finanziamento bancario e a carico della Regione
Veneto. Siamo convinti che Commissario e Funzionari Regionali stiano
commettendo un preciso atto di omissione di atti a cui sono obbligati per
tutelare il nostro diritto di accesso per ragioni di giustizia. Rappresentiamo
espropriati di terreni e case il cui interesse è dimostrare che SPV espropria
proprietà basandosi su un contratto di Project Financing in cui il pubblico
interesse non esiste e che il contratto si basa su presupposti di nullità.
Sosteniamo la nullità del contratto di PF della SPV in base alla
direttiva 31.03.04 2004/18/CE art. 1 n. 3 e alle sentenze della corte di
giustizia UE C-382/05 e C-437/07. Il contratto di concessione e costruzione
della SPV è nullo anche perché viola gli art. 153 c. 1 e 143 c. 1-3 del codice
degli appalti e dei contratti dlgs 12.04.06 n. 163. In base alla sentenza TAR
Sardegna del 00213/2011 del 10/03/2011 (vedi allegato pp 22 – 23)
”Il contratto di concessione in esame si deve qualificare, infatti,come contratto nullo per la illiceità della causa ai sensi dell’art. 1344 (Contratto in frode alla legge) del codice civile. L’operazione negoziale ed economica conclusa all’esito della procedura di affidamento in esame, si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si elude l’applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall’ordinamento. E ciò – si ribadisce – attraverso la previsione (in netto contrasto con lo schema normativo tipico) di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari posta interamente a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essenziale dello schema contrattuale del project financing) collegato alla svolgimento dei servizi erogati attraverso le opere pubbliche realizzate, in modo tale che il rientro e l’adeguata remunerazione dei capitali investiti siano assicurati dalla redditività dell’iniziativa economica intrapresa.”
”Il contratto di concessione in esame si deve qualificare, infatti,come contratto nullo per la illiceità della causa ai sensi dell’art. 1344 (Contratto in frode alla legge) del codice civile. L’operazione negoziale ed economica conclusa all’esito della procedura di affidamento in esame, si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si elude l’applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall’ordinamento. E ciò – si ribadisce – attraverso la previsione (in netto contrasto con lo schema normativo tipico) di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari posta interamente a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essenziale dello schema contrattuale del project financing) collegato alla svolgimento dei servizi erogati attraverso le opere pubbliche realizzate, in modo tale che il rientro e l’adeguata remunerazione dei capitali investiti siano assicurati dalla redditività dell’iniziativa economica intrapresa.”
Il contratto del Project Financing della SPV dunque deve
essere considerato anch’esso illecito ai sensi dell'art. 1344 del CC in quanto
contatto in frode alla legge. Esso non si distingue in nessun modo da quelli
per gli ospedali. Determina da pater della Regione Veneto l’obbligo di coprire
i flussi insufficienti del traffico cioè il rischio di mercato per una
autostrada, e questo è contro la legge. (Vedi Allegato 1 e Allegato 2)
Sosteniamo infine la impossibilità di prolungare
l'incarico a Vernizzi poiché in aperta violazione della norma di riforma delle
emergenze e della protezione civile n. 100 del
14.07.12 legge di conversione del Dlgs 59/2012.
Massimo Follesa
Elvio Gatto
Francesco Celotto
wwwcovepa@gmail.com
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