Si fa seguito alle due precedenti
interrogazioni P-009842/2011 e E-007368/2012, depositate rispettivamente in
data 20.10.2011 e 23.07.2012 in merito alla realizzanda Superstrada Pedemontana
Veneta, per sottoporre all’attenzione della
Commissione i possibili profili di violazione della direttiva 2004/18/CE relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi che potrebbero
caratterizzare la convenzione di concessione di progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e gestione dell’opera del 21.10.2009; convenzione della
quale, come riferito nelle precedenti interrogazioni, viene sistematicamente
negata copia da parte delle Autorità competenti agli espropriati e ai comitati e
associazioni costituitisi a contrasto dell’infrastruttura(1).
In base allo schema di tale convenzione, a suo tempo allegato al bando di gara, che disciplina la costruzione e gestione
della Superstrada in regime di concessione, sono previsti alcuni meccanismi volti a spostare il rischio imprenditoriale legato all’opera (NDR già dichiarato illegittimo in un caso analogo presso il TAR Sardegna 213/2011) dal Concessionario (la Società Superstrada Pedemontana Veneta S.P.V. s.r.l.), come proprio
della forma della concessione, al Concedente (La Regione del Veneto(2)), come avviene invece nell’appalto pubblico;
in particolare, viene previsto l’obbligo in capo al Concedente di garantire
l’equilibrio economico finanziario dell’accordo nel caso in cui il
Concessionario consegua ricavi da pedaggio minori rispetto a quelli previsti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia CE, proprio nell’elemento della sussistenza del rischio in capo al Concessionario
risiede la distinzione tra il contratto di concessione di lavori o servizi pubblici
e quello di appalto pubblico, discrimine che, come ha chiarito la Corte stessa,
va valutato esclusivamente alla stregua del diritto comunitario(3), a
garanzia della concorrenza nell’Unione Europea(4). L’Italia, in particolare, è già stata
condannata in passato dalla Corte di Lussemburgo per violazione delle direttive
92/50/CEE e 93/37/CEE (ora rifuse nella direttiva 2004/18/CE) a causa del
mancato rispetto delle procedure ivi previste(5). Tutto ciò premesso, la
Commissione non ritiene opportuno aprire un’indagine al fine di chiarire se nel
caso in esame la convenzione di cui sopra sia
stata stipulata impropriamente come concessione di lavori o servizi anziché
come appalto pubblico, in violazione di quanto previsto dalla direttiva
2004/18/CE?
Firma(e):
Andrea Zanoni Data:
21.03.2013
2. Come convenuto dal Commissario Delegato alla realizzazione del progetto
Ing. Silvano Vernizzi, istituito con Ordinanza n. 3802 del 15.08.2009.
4. Cfr. http://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2007/09/nota.pdf
5. Cfr. sempre
Corte di Giustizia CE, 2° sez., 18.07.2007, causa C-382/05 e Corte di GiustiziaCE, 3° sez., 13.11.2008, causa C-437/07.
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