Il consigliere regionale A.Zanoni |
L'8 febbraio 2016 il Consiglio
regionale del Veneto ha approvato con 23 voti favorevoli (Lega Nord, Lista
Zaia, Indipendenza Veneta, Forza Italia, Fratelli d’Italia), 18
astenuti (PD, Lista Moretti, M5S, Fare/Tosi, Popolari) e nessun contrario,
il Progetto di Legge n. 16 “Disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata
ambientale” di cui ero correlatore di minoranza.
Questa riforma della legge regionale sulla
VIA – Valutazione di Impatto Ambientale è
sicuramente
innovativa e più moderna rispetto all’attuale legge
regionale n.10 del 1999, visto che applica alcuni contenuti innovativi della
nuova Direttiva VIA europea, la 2014/52/UE, di cui sono stato relatore al
Parlamento europeo e che dovrà essere recepita dai 28 stati
dell’Unione Europea entro il 16 maggio del 2017.
Perciò la nostra regione con questa
legge potrebbe, almeno per alcuni contenuti, arrivare prima dello stato
centrale nel recepimento della direttiva comunitaria di settore.
La valutazione di impatto ambientale
è una procedura di fondamentale importanza perché serve a
valutare i possibili impatti sull’ambiente, e quindi anche sulla
salute dell’uomo, di un determinato progetto prima che lo stesso sia
realizzato.
Ad esempio, se all’Ilva di Taranto
fosse stata fatta una valutazione di impatto ambientale seria e precisa non
avremmo avuto quei disastri ambientali, sanitari, lavorativi ed economici
che tutti noi ormai conosciamo.
Nello spirito costruttivo e di
collaborazione che si è registrato nel corso di quattro mesi di
lavoro, va detto che rispetto alla proposta originaria del PDL 16, sono
state introdotte diverse novità, grazie a delle proposte che ho
avanzato alla II Commissione e che sono state condivise dai colleghi del PD
e Lista Moretti ed accettate e quindi condivise dalla maggioranza, proposte
che hanno introdotto anche alcuni dei punti cardine della succitata nuova
Direttiva UE sulla VIA.
Elenco per punti queste
novità rispetto al testo originale:
-
Una norma per evitare situazioni
di conflitto di interessi interno alla Regione (Articolo 6), per evitare che
chi deve controllare non sia subalterno a chi realizza l’opera, ovvero
per evitare conflitti qualora l’autorità competente coincida
con il soggetto committente. Ciò potrebbe verificarsi nel caso delle
cosiddette grandi opere. Questa disposizione ricalca quanto previsto nel
nuovo art. 9 bis della direttiva 2011/92/UE, introdotto dalla succitata
direttiva 2014/52/UE;
-
Una norma contro il conflitto di
interessi riferita ai componenti del Comitato tecnico VIA compresi i
consulenti esterni (articolo 7 comma 4) che avranno dei vincoli di esercizio
nell’attività professionale;
-
L’introduzione di sanzioni
(articolo 20 comma 4) per chi viola la norma sulla VIA che vanno dal 5 al
20% del valore dell’opera e possono comportare la sospensione dei
lavori e anche la demolizione dell’opera o impianto, prevedendo anche
il ripristino dei luoghi;
-
La possibilità data anche
alle associazioni ambientaliste (articolo 15 comma 3) di chiedere ed
ottenere l’inchiesta pubblica, ovvero un tavolo di confronto con i
progettisti, il comitato VIA e tutti coloro che hanno presentato
osservazioni come i sindaci, i singoli cittadini, le associazioni
ambientaliste e di categoria;
-
Evitare la presentazione del
progetto al pubblico, da parte del committente, nel periodo estivo (periodo
di fermo giudiziario). Ciò consentirà una più ampia
partecipazione del pubblico alla conferenza di presentazione del progetto e
conseguentemente la possibilità di scrivere ed inoltrare più
agevolmente le osservazioni al progetto da parte di Sindaci, associazioni di
categoria ed ambientalisti, comitati e cittadini;
-
consulenti esterni dovranno
avere un’esperienza nel settore di competenza di almeno cinque anni ed
avere una laurea non triennale.
Oltre alle suddette novità, vengono
ridotti i consulenti esterni a favore di quelli interni alla regione
riducendo i costi per il bilancio regionale e la Commissione VIA
verrà sostituita da un Comitato VIA.
La decisione finale spetterà alla
“conferenza dei Servizi decisoria” previo parere del Comitato
tecnico VIA, e il provvedimento di VIA sarà adottato dal dirigente
responsabile della struttura regionale competente in materia di
VIA.
Ci sono tuttavia anche dei lati non
positivi: in ben 14 articoli del testo di legge vengono assegnati poteri e
compiti, ovvero la stesura di atti di indirizzo, alla Giunta
regionale.
Troppi, era meglio definire alcune
questioni direttamente in legge perché c’è troppa
discrezionalità di scelta in mano alla Giunta regionale.
Va comunque precisato che alcuni di questi
atti di indirizzo saranno sottoposti al vaglio della competente commissione
consigliare ambiente, ovvero i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b),
c), g) e h) e comma 4, lettera d) dell’articolo 4 e di cui al comma 6
dell’articolo 7.
All’articolo 12 viene prevista la
valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare con
l’intento positivo di sburocratizzare l’iter e dare delle
risposte di fattibilità con progetti meno onerosi per le aziende,
questo però potrebbe confliggere con la norma statale ed essere
perciò oggetto di impugnativa per incostituzionalità a causa
delle difformità con l’articolo 23 comma 1 del decreto
legislativo 152/2006 in tema di VIA.
Attenderemo quindi di poter leggere e
studiare con attenzione tutti quei provvedimenti che la Giunta dovrà
emanare nei prossimi mesi al fine di effettuare ulteriori
valutazioni.
Andrea Zanoni
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