domenica 1 dicembre 2013

PIANO CASA TRE VENETO APPROVATO IN CONSIGLIO REGIONALE A TARDA NOTTE CON UNA MAGGIORANZA RISICATA

(Alcune riflessioni , anche se in tempi strettissimi , che  andrebbero approfondite).
La possibilità che le regioni regolamentino diversamente le distanze fra i confini e i distacchi fra fabbricati , rispetto al D.M. 1444/1968 - dopo che in più occasioni la Corte Costituzionale ha cassato leggi regionali in difformità da esso , Veneto compreso, annullando anche i PRG  che prevedevano deroghe,  vedasi Variante PRG Mestre - è stata introdotta di soppiatto , senza particolare opposizione, nel recente Decreto del "Fare" , di quello che sta divenendo giorno per giorno il peggior governo in materia di governo del territorio e di incentivo/via libera alla cementificazione (pubblica e privata, vedi TAV, nuove autostrade, grandi operazioni immobiliari legate agli stadi, ecc.), com'era per altro ampiamente prevedibile dalla convergenza di personaggi come lo stesso Letta e Zanonato da una parte e di Lupi ed Alfano dall'altra.
E' da notare che  i settori del centrodestra piu legati ai comitati d'affari, anche in Veneto,  sembrano in netta prevalenza aderire alla nuova formazione di Alfano, ovvero arruolarsi fra i sostenitori del "governo del fare"  , all'ombra del quale evidentemente possono meglio prosperare affari e clientele bypartisan.
La formulazione del disegno di legge regionale , del tutto generica sembra andare anche oltre il pur ambiguo e non univoco testo del nuovo articolo 2bis del TU Edilizia.( non dettando alcuna regola diversa rispetto al D.M. 1444/68 ma semplicemente consentendone una  "deroga", il che significa che le regioni lo possono di fatto annullare) : infatti una deroga generica , come quella formulata nella proposta della nuova legge regionale , fa  tornare le distanze dai confini e i distacchi fra i fabbricati (notoriamente introdotti a fini igienico-sanitari  e di salubrità , più che urbanistici, al fine di assicurare idonea illuminazione ed aerazione degli edifici) a quelli previsti dal Codice Civile  ( 1,5 metri dai confini e 3 metri fra fabbricati, anche fra pareti finestrate), perfino  anteriori a quelli dei  primi Regolamenti edilizi e d'Igiene ed ai  PRG del dopoguerra  : si puo' essere piu irresponsabili  ?
Altra questione riguarda le opere di urbanizzazione Primaria : gli interventi sono subordinati all'esistenza di sufficienti ed idonee opere di urbanizzazione primaria  (delle secondarie pare non importi al legislatore); ma chi decide se una determinata zona è dotata di opere sufficienti (ad esempio, di fognature, rete idrica, ecc.) in ragione del quasi raddoppio delle volumetrie esistenti e, anzi, previste dal PRG (PAT, PI) ? Lo decide il  progettista del singolo intervento o lo deve verificare , almeno per zone omogenee, vie, ambiti , ecc., preventivamente  il Comune, stabilendo - anche in ragione delle dotazioni esistenti e/o da potenziare - quali interventi  siano compatibili?  
E il maggior carico urbanistico (ovvero il maggior numero di abitanti insediabili) comporta anche la dotazione di standards maggiori, sia primari (verde, parcheggi) che  secondari: la dotazione viene ulteriormente ridotta, al di sotto dei minimi di legge (DM. 1444/68, L.R. 11/2004, ecc.)  proprio nei Centri storici che ne sono generalmente carenti?
I "Centri storici" , anche quelli "minori" , che sono la ricchezza culturale inestimabile del nostro Paese , si sono formati , con lenti processi, nel corso dei secoli e costituiscono un valore culturale d''insieme , non esclusivamente (anzi, quasi per niente)  legato ai soli edifici "vincolati"  che, anche in una città come Venezia, sono una minima parte del totale : che succederebbe se , in maniera del tutto de-regolata,  nei centri storici ciascun fabbricato  venisse ampliato fino all'80% , senza limiti di altezza, volume, numero di piani, ecc., per esempio (è il caso proposto a Rovigo  ) recuperando e ampliando il volume di un vecchio capannone e di un cinema per realizzare una "torre" di 30-40-50 metri  ?
Zorzato & C. vogliono passare alla storia come coloro che hanno distrutto e stravolto i centri storici del Veneto ?

Sulla valenza pianificatoria, impositiva di sostanziali variazioni , fino al quasi raddoppio delle volumetrie   previste dai Piani regolatori ,    in assenza di  verifica con la VAS , in violazione della Direttiva Europea e della stessa Legge statale , abbiamo già scritto.
Sulla probabile incostituzionalità dell'accentramento dei poteri pianificatori da parte della Giunta regionale ( e in questo caso del consiglio) , espropriandone  i Consigli Comunali (ormai sistematica: dai project financing alle grandi opere in legge obiettivo, ai "progetti strategici" generalizzati, nemmeno inseriti nel PTRC e  decisi di volta in volta dalla Giunta, alla procedura dell'Accordo di co-pianificazione che bypassa le controdeduzioni alle Osservazioni , ovvero l'adozione definitiva, dei PAT da parte dei Consigli comunali , per arrivare alla presente legge che stravolge i PAT/PI) , va presentato Ricorso al Commissario di Governo e /o  alla stessa Corte Costituzionale  ed al Presidente della repubblica  - a mio avviso dichiarandolo a verbale e/o con emendamenti - facendone  prima di tutto una battaglia politica.  

Art. 2-bis. (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
(articolo introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera 0a), legge n. 98 del 2013)
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

C. C.

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