Martedì 8 agosto 2012 presso il comando della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa assieme ad alcuni ricorrenti che hanno presentato istanza al TAR Lazio (9985/2010) contro il Commissario della SPV e la falsa emergenza per costruire autostrade inutili e costose, ha presentato un esposto contro l'ingegner Silvano Vernizzi e il dirigente regionale selle infrastrutture, autostrade e concessioni ingegner Giuseppe Fasiol. Nella segnalazione ricevuta dalla Guardia di Finanza si rileva che, nonostante i ripetuti solleciti il cui ultimo atto è stata la richiesta formale per cause di giustizia e difesa del 23 maggio scorso, vi è una negazione di fatto e un nascondimento effettivo della Convenzione Economica e del Piano Economico Finanziario. E' gravissima e contraddittoria la risposta dell'ingegener Fasiol che scarica sul commissario Vernizzi ogni responsabilità, che nel merito dell'accessibilita a quegli atti si dichiara perfino estraneo.
Infine le ultime dichiarazioni riportate dalla stampa su una nuova versione del PEF sono preoccupanti e lasciano trasparire qualche profilo illecito e in violazione delle norme sugli appalti pubblici e sulla finanza pubblica. Vogliamo ricordare che da verifiche poste in essere dalla parte ricorrente emergerebbe, nell'ambito degli atti relativi al procedimento presso il TAR Lazio che il Tasso Interno di Rendimento del financing project della SPV non corrisponderebbe ai valori dichiarati nella delibera del CIPE 96/2006.
I costi di realizzazione preventivati non sono più confrontabili con il possibile flusso netto di cassa prodotto dal numero medio di utenti paganti atteso per la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, nella sua vita utile. Infatti sulla base dei dati disponibili secondo la delibera CIPE 96/2006, anche con un arrotondamento per eccesso, nelle nostre verifiche, il flusso netto di cassa attualizzato produrrebbe un Tasso Interno di Rendimento che risulterebbe macroscopicamente inferiore, di quasi un ordine di grandezza, al minimo ammesso per la finanziabilità della SPV. Questo costituirebbe una grave violazione delle norme sia comunitarie che della Repubblica Italiana in materia di opere pubbliche e di finanza pubblica. Quanto segnalato alle Fiamme Gialle perchè indaghino e
riferiscano all'autorità giudiziaria e alla magistratura contabile
della Repubblica Italiana riguarda i seguenti presunti profili
illeciti:
- in merito all'accesso a copie della Convenzione Economica e del Piano Economico Finanziario indispensabili ad esercitare il diritto di difesa delle proprietà dei ricorrenti nell'ambito di un procedimento avanti la giustizia amministrativa, e per la verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di opere pubbliche, i pubblici ufficiali citati hanno di fatto negato l'accesso ai documenti richiesti;
- in merito ai sopracitati documenti non reperibili, risulterebbero allegati, nella versione in bozza e in successissive integrazioni, in atti della Giunta Regionale del Veneto quali la DGRV 16 gennaio 2004 n. 2, la DGRV 6 febbraio 2004 n. 274, la DGRV 3 dicembre 2004 n. 3858, la DGRV 29 dicembre 2004 n. 4358, la DGRV 19 luglio 2005 n. 1838, la DGRV 2 novembre 2005, n. 3250, la DGRV 14 marzo 2006 n. 656, la DGRV 7 agosto 2006 n. 2533, la DGRV 17 ottobre 2006 n. 3185, DGRV_ 4 dicembre 2007 n. 3844, la DGRV 30 giugno 2009 n. 1934, che hanno dato avvio al Financig Project dell'opera infrastrutturale citata. Questi atti preparano e hanno corpo nella delibera del CIPE n. 96 del 29 marzo 2006, la quale prende atto dei provvedimenti della Regione Veneto e ne orienta gli indirizzi. La delibera CIPE considera l'istruttoria svolta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sui dati delle quote di traffico e il Piano Economico Finanziario (ex lege n. 350/2003 art. 4 c. 134 e 140) che non sono derogabili dagli atti di nomina del commissario straordinario e sulla base dei poteri ad esso attribuiti;
- i dati dei flussi di traffico citati in delibera del CIPE, uniti ai rilievi dei flussi di traffico condotti nella Provincia di Vicenza negli anni 2000-2007 (progetto Sirse) consentirebbero di dimostrare agevolmente la non assegnabilità delle risorse pubbliche e di quelle bancarie al Financing Project della SPV. Nella citata delibera CIPE 96/2006 il TIR (tasso interno di rendimento) è stato dichiarato maggiore di 6,5%, si tratta di una condizione indispensabile per giustificarne la finanziabilità;
- da verifiche poste in essere dalla parte ricorrente emergerebbe, nell'ambito degli atti relativi al procedimento presso il TAR Lazio che il TIR non corrisponderebbe ai valori dichiarati nella delibera del CIPE. Per questo è indispensabile poter accedere al Piano Economico Finanziario asseverato da istituti bancari. Ciò al fine di confrontare i costi di realizzazione preventivati ed il possibile flusso netto di cassa prodotto dal numero medio di utenti paganti atteso per la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, nella sua vita utile. Infatti sulla base dei dati disponibili secondo la delibera CIPE 96/2006, anche con un arrotondamento per eccesso, nelle nostre verifiche, il flusso netto di cassa attualizzato produrrebbe un Tasso Interno di Rendimento che risulterebbe macroscopicamente inferiore, di quasi un ordine di grandezza, al minimo ammesso per la finanziabilità della SPV. Questo costituirebbe una grave violazione delle norme sia comunitarie che della Repubblica Italiana in materia di opere pubbliche e di finanza pubblica.
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