Vai direttamente al documento CGIL ambiente e territorio
Dopo i numerosi articoli apparsi, sia sui quotidiani che su le testate on-line, in relazione ad un possibile annullamento del commissario della Pedemontana Veneta, rispondiamo riportando il dibattito sui fatti. La discussione alla commissione del Parlamento non ci fa certo stare tranquilli, certe affermazioni sono fumo negli occhi. Sottolineiamo per l'ennesima volta che il Commissario e l'emergenza nella Pedemontana Veneta sono illegali per due sentenze.. La Protezione Civile ha operato insieme alla Regione Veneto e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con profili di sovversione delle regole e per noi oltre i limiti dei poteri che gli affidano i principi democratici e costituzionali. E' poco onorevole vantare incapacità e insufficienze burocratiche, create per far esplodere i costi, aumentare le fette di torta e creare un debito rampante nelle tasche dei cittadini, proprio da chi vorrebbe la conservazione dei commissari. Questi sono chiamati a gestire affari più che progetti oltre ogni capacità di controllo. il rischio è quello di avere dei Pirati in giro per il territorio, e esiste realmente il rischio paventato dall'allora presidente Francesco Cossiga che respinse alle camere in prima lettura la legge istitutiva nel 1991. Egli affermò (X legislatura, Doc. I, n. 6, pp. 6-7 come riportato da Wikipedia): “la nostra Costituzione – in questo radicalmente differente da altre moderne costituzioni europee – non ha solo ignorato ma ha voluto ignorare la possibile esistenza di stati di emergenza, cioè di situazioni la cui gestione può richiedere un diverso ordine di funzionamento dei pubblici poteri, politici ed amministrativi, ed una capacità di deroga all’ordinamento vigente in via ordinaria, e non ha conseguentemente né previsto né disciplinato gli istituti, le forme, i modi, i limiti, le speciali capacità per la gestione di detti stati di emergenza. Da tale constatazione non deriva però che possa escludersi in via assoluta che anche nel nostro ordinamento costituzionale si prevedano, anche solo con legge ordinaria, stati di emergenza e regimi istituzionali particolari per la loro gestione. Ciò è certamente possibile, ma, da un lato, la legittimità costituzionale richiede che essi si muovano strettamente all’interno del sistema di garanzie e diritti del cittadino e nel sistema di Governo istituito dalla Costituzione e, dall’altro lato, la convenienza e la correttezza costituzionale, oltre ad una ordinata tecnica legislativa – che peraltro acquista rilevanza istituzionale per i valori di certezza e quindi riconoscibilità giuridica degli atti che essa predispone – richiedono la massima chiarezza e l’aderenza a rigorosi criteri di necessità nell’istituire regimi speciali di esercizio di funzioni amministrative, in deroga all’organizzazione ordinaria ed alla legislazione in via permanente ed ordinaria. A questo proposito gran parte della dottrina ritiene che, soprattutto sotto il profilo della garanzia, la dichiarazione e la gestione degli stati d’emergenza – specie se con gli effetti del tipo di quelli previsti dalla legge in esame – siano procedure da cui non si possa escludere il Presidente della Repubblica quale Capo dello Stato, od anche il Presidente del Consiglio dei ministri quale Capo dell’Esecutivo, almeno nella fase dell’instaurazione degli stati di emergenza”. La Protezione Civile usi, se vuole, i commissari, ma facciano le operazioni di soccorso, gestiscano le vere emergenze, lavorino sui luoghi delle calamità, essa organizzi la prevenzione e la preparazione degli operatori del soccorso, dei cittadini e dei territori, sia aperta alle istituzioni e ai controlli. Per questo inseriamo un concreto contributo al ragionamento sulle proposte del governo Monti messo in campo dalla CGIL Ambiente e Territorio nazionale.
Dopo i numerosi articoli apparsi, sia sui quotidiani che su le testate on-line, in relazione ad un possibile annullamento del commissario della Pedemontana Veneta, rispondiamo riportando il dibattito sui fatti. La discussione alla commissione del Parlamento non ci fa certo stare tranquilli, certe affermazioni sono fumo negli occhi. Sottolineiamo per l'ennesima volta che il Commissario e l'emergenza nella Pedemontana Veneta sono illegali per due sentenze.. La Protezione Civile ha operato insieme alla Regione Veneto e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con profili di sovversione delle regole e per noi oltre i limiti dei poteri che gli affidano i principi democratici e costituzionali. E' poco onorevole vantare incapacità e insufficienze burocratiche, create per far esplodere i costi, aumentare le fette di torta e creare un debito rampante nelle tasche dei cittadini, proprio da chi vorrebbe la conservazione dei commissari. Questi sono chiamati a gestire affari più che progetti oltre ogni capacità di controllo. il rischio è quello di avere dei Pirati in giro per il territorio, e esiste realmente il rischio paventato dall'allora presidente Francesco Cossiga che respinse alle camere in prima lettura la legge istitutiva nel 1991. Egli affermò (X legislatura, Doc. I, n. 6, pp. 6-7 come riportato da Wikipedia): “la nostra Costituzione – in questo radicalmente differente da altre moderne costituzioni europee – non ha solo ignorato ma ha voluto ignorare la possibile esistenza di stati di emergenza, cioè di situazioni la cui gestione può richiedere un diverso ordine di funzionamento dei pubblici poteri, politici ed amministrativi, ed una capacità di deroga all’ordinamento vigente in via ordinaria, e non ha conseguentemente né previsto né disciplinato gli istituti, le forme, i modi, i limiti, le speciali capacità per la gestione di detti stati di emergenza. Da tale constatazione non deriva però che possa escludersi in via assoluta che anche nel nostro ordinamento costituzionale si prevedano, anche solo con legge ordinaria, stati di emergenza e regimi istituzionali particolari per la loro gestione. Ciò è certamente possibile, ma, da un lato, la legittimità costituzionale richiede che essi si muovano strettamente all’interno del sistema di garanzie e diritti del cittadino e nel sistema di Governo istituito dalla Costituzione e, dall’altro lato, la convenienza e la correttezza costituzionale, oltre ad una ordinata tecnica legislativa – che peraltro acquista rilevanza istituzionale per i valori di certezza e quindi riconoscibilità giuridica degli atti che essa predispone – richiedono la massima chiarezza e l’aderenza a rigorosi criteri di necessità nell’istituire regimi speciali di esercizio di funzioni amministrative, in deroga all’organizzazione ordinaria ed alla legislazione in via permanente ed ordinaria. A questo proposito gran parte della dottrina ritiene che, soprattutto sotto il profilo della garanzia, la dichiarazione e la gestione degli stati d’emergenza – specie se con gli effetti del tipo di quelli previsti dalla legge in esame – siano procedure da cui non si possa escludere il Presidente della Repubblica quale Capo dello Stato, od anche il Presidente del Consiglio dei ministri quale Capo dell’Esecutivo, almeno nella fase dell’instaurazione degli stati di emergenza”. La Protezione Civile usi, se vuole, i commissari, ma facciano le operazioni di soccorso, gestiscano le vere emergenze, lavorino sui luoghi delle calamità, essa organizzi la prevenzione e la preparazione degli operatori del soccorso, dei cittadini e dei territori, sia aperta alle istituzioni e ai controlli. Per questo inseriamo un concreto contributo al ragionamento sulle proposte del governo Monti messo in campo dalla CGIL Ambiente e Territorio nazionale.







_01.jpg)






