giovedì 15 novembre 2018

PEDEVENETA: PRESENTATI EMENDAMENTI AI GRUPPI DEL PARLAMENTO ITALIANO


Facendo seguito all'incontro di sabato pomeriggio 10 novembre 2018, presso il punto 5 stelle di Montecchio Maggiore, abbiamo inteso chiarire la posizione del CoVePA. In quella occasione dopo aver presentato al capogruppo regionale Manuel Brusco e alla Senatrice Barbara Guidolin, le nostre proposte di emendamento, siamo entrati proseguendo l'incontro con il Consigliere regionale Jacopo Berti. Questo colloquio si è concluso in modo teso e abbiamo rilevato le distanze con le posizioni espresse da Luigi di Maio meno di un anno fa e ribadite anche nei giorni scorsi sulla stampa veneta. Con l'obiettivo di giungere a un punto risolutivo ci siamo rivolti al gruppo dei parlamentari veneti del movimento e ai parlamentari dell'opposizione che potrebbero essere attenti alle questioni che poniamo.Per questo ringraziamo fin d'ora quanti nel parlamento hanno inteso raccogliere le nostre proposte ritenendole degne di essere presentate. In particolare ci sono uno o più gruppi parlamentari condividono la proposta e la stanno studiando con noi per depositarlo quanto prima. 
Matilde Cortese Massimo M. Follesa Elvio Gatto portavoce CoVePA  wwwcovepa@gmail.com
Agli onorevoli parlamentari della Repubblica italiana in indirizzo

I sottoscritti Matilde Cortese, Massimo Follesa, ed Elvio Gatto, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario dell'associazione Co.Ve.P.A. (Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa) con sede in via De Gasperi 31; 36060 Pianezze (VI); C.F. e P.IVA 91047090245, associazione per la tutela dei cittadini e dei territori del Veneto, rappresentano ciò che segue.

Premesso che la Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE) [1] prevede che i contratti di concessione mantengano il rischio finanziario e soprattutto quello operativo bancario in capo al soggetto concessionario senza interessare in alcun modo gli enti pubblici concedenti; premesso inoltre che sulla base dei trattati fondativi della Unione Europea quali quelli di Lisbona, Maastrich e successivi,  le attività di concessione di beni e servizi pubblici non debbano in alcun modo violare le regole dell'esercizio del libero mercato con particolare riferimento agli articoli 43, 49 e 56 del Trattato di Lisbona[2]

chiedono la presentazione e l'inserimento nel primo procedimento legislativo in via di approvazione presso il parlamento italiano del seguente emendamenti:

- EMENDAMENTO NUMERO UNO
Sono nulle le autorizzazioni, anche pregresse, alle opere pubbliche progettate, in fase di progettazione o in fase di realizzazione, le quali godano di garanzia finanziaria dell’ente pubblico e l’iter delle quali è assoggettato all’articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50

- EMENDAMENTO NUMERO DUE
L’articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 decade 15 giorni dopo l’entrata in vigore della presente legge

Ciò comunicato i sottoscritti chiedono cortesemente che venga fornito quanto possibile riscontro alla presente, motivando sia in senso affermativo che negativo l'adesione alla iniziativa proposta a tutela dei cittadini e dei territori oggetto della nostra attività associativa.

Distintamente

Matilde Cortese 
arch. Massimo M. Follesa
dott. Elvio Gatto

Per eventuali chiarimenti urgenti contattare l'arch. Massimo M. Follesa 3478722240
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[1]

[2]
« ...è stata posta la questione della legittimità comunitaria delle leggi-provvedimento, nella parte in cui violino il principio che impone la tutela dell’affidamento. Nel dettaglio, il principio in questione è stato invocato con riguardo al caso in cui la P.A. ritiri il provvedimento amministrativo con un atto legislativo (c.d. legge provvedimento): la questione, in particolare, è stata rimessa dal TAR Lazio (sez. I, ordinanza n. 880 del 23 maggio 2007) al vaglio della Corte di Giustizia a proposito dell’art. 12, D.L. 7/2007, conv. dalla legge 40/2007, che ha ex lege revocato, dopo circa quindici anni, le concessioni relative all’alta velocità, risolvendo le convenzioni con i general contractors. L’ordinanza di rimessione ha infatti ipotizzato il contrasto della disposizione in esame con le previsioni di cui agli artt. 43, 49 e 56 del Trattato, nonché con i principi comunitari in materia di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento. In particolare, relativamente al rapporto con l’art. 43, si osserva che quest’ultima norma, nell’escludere la legittimità di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini e delle imprese di uno Stato nel territorio di altro Stato membro, trova applicazione anche nei confronti delle imprese appartenenti allo stesso Stato membro, pena, altrimenti, l’evidente violazione del principio di non discriminazione. Analogo discorso viene fatto con riferimento alla prescrizione dettata dal successivo art. 49 del Trattato (riguardante il divieto di restrizioni all’espletamento di attività industriali, commerciali e simili) nei confronti delle imprese operanti nel territorio dell’Unione Europea, nonché con riguardo alla disposizione, di cui all’art. 56 del Trattato stesso, che garantisce la libera circolazione dei capitali. Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui qualsiasi provvedimento nazionale, che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle dette libertà è giustificabile solo se soddisfa quattro condizioni: a) applicazione in modo non discriminatorio; b) soddisfacimento di ragioni imperative di interesse pubblico; c) idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito; d) non eccedenza oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. Su tale base la sezione osserva la dubbia compatibilità col diritto comunitario della normativa nazionale, non dando quest’ultima contezza né della presenza e consistenza di un necessario e corrispondente interesse pubblico, legittimante le configurate restrizioni, né dell’adeguatezza dello strumento concretamente impiegato (e, con esso, del realizzato sacrificio delle posizioni giuridiche soggettive degli operatori economici presi in considerazione dalla norma) al fine della realizzazione dell’interesse stesso».

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