Non è un dettaglio tecnico. È una scelta politica che incide direttamente sulla qualità dell’acqua che beviamo.
Sostanze perenni, regole perenni: perché servono criteri restrittivi
I PFAS appartengono alla categoria delle sostanze chimiche perenni: composti che non si degradano, non si dissolvono nel tempo e continuano ad accumularsi negli organismi viventi e negli ecosistemi. In questi casi il diritto ambientale e la scienza convergono su un punto: quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e potenzialmente tossica, la regolazione deve essere restrittiva, non permissiva.
Questo è il senso del principio di precauzione e del principio di prevenzione rafforzata: meglio limitare subito troppo che scoprire troppo tardi di aver sottovalutato un danno irreversibile.
Nel caso dei PFAS, questo significa applicare criteri restrittivi di gruppo, non di molecola singola: se una sostanza contiene un legame carbonio-fluoro, e quindi è chimicamente affine ai PFAS noti, deve essere trattata come PFAS finché non sia dimostrato il contrario.
Il principio di affinità: come si controllano le nuove molecole
Esiste un principio regolatorio chiave: la verifica per affinità. Un nuovo composto chimico può essere confrontato con una lista di sostanze già classificate come nocive, valutandone la struttura e le proprietà.
Nel caso dei PFAS, la prova dell’affinità è chiara: il legame carbonio-fluoro (C-F) rende queste molecole estremamente stabili, persistenti e mobili nell’ambiente. Se una sostanza ha questa struttura, è funzionalmente un PFAS, anche se è stata progettata per “sfuggire” alle liste di controllo. Escludere alcune molecole dal conteggio, come fa il comma 623, viola questo principio e consente una sottostima artificiale della contaminazione reale.
Chi ci guadagna
I primi beneficiari sono i gestori degli acquedotti. Se alcune molecole non vengono conteggiate nella “somma di PFAS”, l’acqua può risultare conforme senza essere più pulita. Questo riduce gli obblighi di filtrazione, trattamento e investimento. Il comma 623 consente esattamente questo: non eliminare gli inquinanti, ma eliminarli dal calcolo.
L’Europa e la proroga italiana
La Direttiva europea sulle acque potabili 2020/2184 è in vigore e impone un limite di 100 nanogrammi per litro per la somma di 20 PFAS. L’Italia, uno dei Paesi più contaminati d’Europa, aveva scelto di essere più severa:
- includendo altre 4 molecole nella somma per 100 ng/L;
- imponendo un limite di 20 ng/L per i quattro PFAS prioritari EFSA (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS);
- aggiungendo 6 molecole ADV prodotte da Solvay.
I commi 622 e 623 rinviano tutto di sei mesi e indeboliscono il parametro proprio mentre dovrebbe diventare operativo. Questo rischia di trasformare il recepimento europeo in un adempimento formale ma non sostanziale.
Una costruzione che favorisce gli interessi industriali
La combinazione tra rinvio e esclusione selettiva delle molecole è esattamente ciò che serve a ridurre l’impatto delle norme per: i produttori di PFAS, e i gestori delle reti idriche. È legittimo sospettare un’azione lobbistica, perché la norma coincide perfettamente con gli interessi economici dei soggetti regolati e va in senso opposto alla protezione della salute pubblica.
La scelta che serve: regole più dure, non più morbide
Quando si ha a che fare con inquinanti perenni, non esistono soluzioni morbide. O si applicano principi restrittivi, o si scarica il costo sulla salute delle persone e sulle generazioni future. I PFAS non diventano innocui perché una legge smette di contarli. Se una molecola ha un legame carbonio-fluoro, è parte del problema. E deve essere trattata come tale, senza sconti, rinvii o scorciatoie.

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