giovedì 18 luglio 2024

PFAS NELLA COSTRUZIONE DI TAV COME IN SPV. DIFFIDA AD ADEMPIERE AL COMMISSARIO MACELLO

Il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, PFASLand, i rappresentanti di CAST, del Comitato di quartiere dei Ferrovieri, del Cs Bocciodromo, di Caracol Olol Jackson, di Civiltà del Verde, oltre ad alcuni cittadini il 12 luglio scorso, hanno inviato al commissario Vincenzo Macello, per l’AV/AC Brescia Verona Padova, una diffida ad adempiere entro 15 giorni, per la revoca e l’annullamento dell’Ordinanza n. 15 con cui ha approvato il Progetto Definitivo del 2° lotto di Vicenza. Nella nota si sono rivolti a RFI, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente, all’ANAC, AL Prefetto di Vicenza e al Sindaco Possamai. Tenuto conto che per i 6 km del tratto vicentino la commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale, aveva rinviato alcune parti fondamentali del proprio parere di approvazione e di verifica di ottemperanza alla progettazione esecutiva, in relazione ai territori inquinati dai PFAS e alla situazione del sottosuolo e di gestione delle aree di cantiere di Vicenza, soprattutto in relazione ai tratti di ingresso da ovest di Altavilla, Creazzo e Vicenza, questo gruppo di associazioni, comitati e cittadini ha riscontrato alcune violazioni importanti in relazione al decreto legislativo numero 231/2001, alla stessa ordinanza numero 1 del commissario Macello quando all'articolo 1 imponeva il rispetto di alcuni vincoli ambientali in capo all'attività commissariale. Vi è di più in merito alla violazione dell’articolo 434 del CPP, quale anticipazione della violazione degli articoli 439 e 440 dello stesso codice.

Siamo di fronte alle note pratiche già viste in Rimar-Miteni, che nel corso degli anni hanno rinviato o sottovalutato o nel peggiore dei casi addirittura rimandato, la puntuale verifica e analisi dello stato dei luoghi, che ha portato al più grande inquinamento della falda idrica ad uso potabile e irriguo d'Europa. Le sottovalutazioni a Vicenza sono in grado di esporre la popolazione di Vicenza ad un disastro che il codice di procedura penale definisce disastro innominato e riteniamo che ci sia il rischio di poter essere colpiti da una situazione o da condizioni disastrose.

Quello che si contesta al commissario è che dalle operazioni di costruzione della AV/AC del lotto 2 si stanno generando condizioni di sottovalutazione dell’interferenza tra aree inquinate da PFAS(il 2° lotto passa in zona ad altissima riemersione contaminazione storica Miteni, in particolare a Ponte Alto), impiego di materiali e lavorazioni con nuovi prodotti edilizi impieganti i PFAS , e l’attraversamento degli abitati oggetto del 2° lotto. Si veda ad esempio quanto si sostiene sulla protezione dalle lavorazioni inquinanti nelle aree di cantiere, offerta dagli strati geologici definiti a bassa permeabilità. Fatto ampiamente contraddetto dagli studi di ARPAV prodotti dal Dott. Massimo Mazzola e dal Dott. Nicola Dell’Acqua e dal modello matematico digitale LIFE-PHOENIX. Oppure si tenga conto della contraddizione del progetto AV/AC laddove realizza la selva di pali, paratie e inclusioni solide nel sottosuolo dei 6km della linea tali da realizzare una foresta di infissioni di calcestruzzo sotto ai binari e alla nuova viabilità, e invece dichiara di realizzare perforazioni di sottofondazione fino a 45 metri come se fossero perforazioni di pozzi con materiali compatibili con l’uso idropotabile. Poi nel Piano di Sicurezza e Coordinamento consente l’impiego di polimeri indicati in modo generico, non escludendo di fatto ai subappaltatori l’impiego di polimeri perfluoro-alchilici molto diffusi nei prodotti per le opere pubbliche come acceleranti di prese del calcestruzzo.

Da questi fatti deriva il disastro sotto forme diverse dal crollo di un’opera pubblica o dai comportamenti in corso di costruzione. La richiesta di revoca e annullamento in auto tutela intende tutelare l'incolumità pubblica, con specifico riguardo alla sicurezza delle costruzioni della nuova linea di AV/AC. Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori. Si configura così un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese. Ciò che si è inteso segnalare all’ing. Macello è che vi è un reato che può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva, dato che a nostro giudizio egli non solo ha il compito di eseguire la costruzione della nuova linea ma ha anche uno specifico obbligo di garanzia, in quanto è in capo alla sua alta responsabilità il governo di attività pericolose.

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