Estratto del contratto di concessione del 2009 |
La SIS è inadempiente secondo i termini del contratto che regolano i rapporti con Regione Veneto e Commissario sin dal 2009. Eventuali nuove norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove
condizioni per l'esercizio delle attività previste nella
concessione devono modificare le relzioni incorso tra regione/commissario e concessionario che se non le rispetta è inadempiente. Sono violate l'art. 144 comma 3-quaterdel Decreto Legislativo 163/2006 e la Direttiva 2014/23/UE. Non siamo in grado di trovare, nella mole di documenti dei consulenti di Zaia, quali siano le ragioni giuridiche per non dichiare tale la SIS. Questo è stato uno dei punti su cui abbiamo incardinato la nostra proposta alternativa: la dichiarazione di inadempienza del concessionario è nei fatti ma soprattutto nelle carte del contratto e delle proposte di variazione,
e ai consiglieri presenti il 16 marzo in 1^ e 2^ commissione regionale è stata esposta una analisi del contratto
basata sulle norme che esso detta dal 2009 per la revisione
della concessione.
estratto dell'aggiunta del 2013 |
Sulla
base di questo testo normativo che regola i rapporti di concessione
nella convenzione del 2009 va
letto l'articolo
8 confermato
anche dall'aggiunta del 2013 nell'articolo 3 dove parla di art. 8bis. A lato riportiamo gli stralci di entrambi i documenti. Tali questioni emergono ancora nella
bozza a disposizione dei consiglieri e presentata negli allegatidel disegno di legge in questione all'articolo 11 c1 lett.c. Infatti
appare evidente che le medesime questioni relative all'inserimento di
nuovi dispositivi normativi tesi ad obbligare il concessionario a
finanziarsi entro tempi certi erano introducibili non appena le norme
in questione fossero emerse e quindi almeno dall'estate del 2013 se
non anche in precedenza. Proprio in virtù di «nuove norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove
condizioni per l'esercizio delle attività previste nella
concessione»
si deve dichiarare inadempiente verso gli obblighi contrattuali il
concessionario poiché ha mancato rispetto al reperimento delle fonti
di finanziamento a lui spettanti e delle conseguenti garanzie
bancarie conseguenti, ai sensi dell'articolo art. 144 comma 3-quaterdel Decreto Legislativo 163/2006 che norma la mancanza del
finanziamento entro termini di legge. Tale obbligo è stringente
sulla base dell'articolato stesso contrattuale e degli obblighi
d'ufficio del precedente concedente, il commissario Vernizzi che
agiva in sostituzione della Regione Veneto, ed ora tali obblighi
d'ufficio sono in capo alla Giunta. Va inoltre specificato che proprio sulla base di questo dispositivo contrattuale i consiglieri regionali hanno inoltre l'obbligo di inserire clausole che impediscano di far ricadere il rischio operativo sul concedente. Devono senza tanto cincischiare respingere la bozza Zaia poichè non rispetterebbe le norme derivanti dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che impedisce di trasferire ogni rischio operativo, cioè con le banche e di tipo finanziario in capo agli enti pubblici nel caso di contratti di concessione
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