giovedì 30 marzo 2017

Inquinamento, Veneto: gli effetti della grave assenza in Costituzione della tutela ambientale


Il caso Veneto per Erasmo Venosi su Forexinfo.it è allarmante: l’inquinamento gravissimo delle acque superficiali e sotterranee di territori interesserà anche la realizzazione di due grandi progetti infrastrutturali: la Pedemontana veneta e l’alta velocità Verona/Padova.
La tutela della salute dalle aggressioni di un ambiente inquinato passa attraverso il trasferimento in Costituzione del Principio dello Sviluppo Sostenibile. Attualmente è la tutela dell’ambiente è affidata quasi esclusivamente alla magistratura, mentre viene ignorato in molti procedimenti amministrativi il rispetto del Principio di Precauzione.
Il caso in Veneto è allarmante: l’inquinamento gravissimo delle acque superficiali e sotterranee di territori interesserà anche la realizzazione di due grandi progetti infrastrutturali: laPedemontana veneta e l’alta velocità Verona/Padova.

Inquinamento: grave assenza di tutele in Costituzione

La cultura per la tutela della vita dalle aggressioni provenienti da un ambiente inquinato non ha mai avuto diritto di cittadinanza tra le classi dirigenti italiane. Il legislatore non ha mai ritenuto opportuno trasferire in Costituzione i Principi della Carta di Rio del 1992. Il Principio dello Sviluppo Sostenibile è, per esempio, presente nei Trattati UE ma in maniera inefficace e insufficiente. La costituzionalizzazione del Principio non risolve il conflitto ambiente/crescita, ma elimina la possibilità di gestione dell’ambiente sulla base delle mutevoli concezioni della politica.
Nel tempo dei vasti e diffusi inquinamenti, la tutela dell’ambiente in Italia resta affidata ai giudici attraverso gli art. 2, 9, 32 e 44 della Costituzione. La sanzione per i reati ambientali ha visto la luce con il DL 68/2015, che introduce cinque ipotesi di reato perseguibili nel caso di un “deterioramento” significativo e misurabile delle matrici ambientali, “acque, aria o porzioni estese e significative del suolo e del sottosuolo”. Misurabilità problematica nella stragrande maggioranza dei casi e aggravata dalla introduzione nella norma di “disastro ambientale” della condizione di reato cagionato “abusivamente”.

Inquinamento Veneto: cause e conseguenze

Un caso di grave e diffuso inquinamento è quello presente oggi nel territorio veneto di cui ora si parla in inchieste televisive e sui maggiori quotidiani nazionali. Noi abbiamo parlato di questoinquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) su Forexinfo.it nel maggio dello scorso anno.
I PFAS interessano le acque superficiali e sotterranee. Due mastodontiche opere come la Pedemontana veneta e il progetto alta velocità Verona/Padova interessano i territori oggetto d’inquinamento da PFAS. Il fabbisogno idrico per queste opere è per il primo lotto della Vr/Bivio Vicenza di 214 mila litri al giorno. Il fabbisogno giornaliero della Pedemontana è di 5 milioni di litri il giorno. I
l grande problema è che l’acqua per i cantieri serve in prevalenza per la produzione di calcestruzzo e in quantità rilevanti variabili tra i 150 e i 300 litri per metro cubo. Nasce quindi il grande problema di gestione di queste grandi quantità di acqua inquinata dentro i cantieri.
I PFAS sono interferenti endocrini che alterano l’equilibrio ormonale degli organismi viventi. Il Regolamento (CE) 1907/2006 (regolamento REACH) prevede l’autorizzazione obbligatoria per le “sostanze che perturbano il sistema endocrino”. Le restrizioni in vigore per il PFOS sono indicate nell’allegato XVII al regolamento REACH.
Il PFOS e suoi derivati sono stati inseriti, con il regolamento (UE) n.757/2010, nell’elenco degli inquinanti organici persistenti (POPs). Nell’ambito della Direttiva 2013/39/UE, il PFOS è stato incluso nella lista delle sostanze pericolose prioritarie per le acque. L’inquinamento è stato comunicato ufficialmente alla Regione Veneto nel maggio 2013.
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale della Commissione VIA del Ministero per la Vr/Vi questo problema grave non viene né citato e nemmeno fatto oggetto di prescrizioni. Parimenti dicasi per il parere tecnico della Regione Veneto. Per costoro il Principio di Precauzione presente dal 1999 nel Trattato di Amsterdam (art 174) e nell’art 301 del Codice Ambiente praticamente non esiste.
La Pedemontana non risulta assoggettata alla “verifica di ottemperanza alle prescrizioni” la cui validità vincolante è ribadita dal Consiglio di Stato nella sentenza 3917/2005.
Altra gravissima lacuna procedurale riguarda il lotto Vr/Vi attraverso la mancata verifica e validazione del progetto, come previsto dalle norme. Il dibattito su salute, procedure legittime, coerenza con i ruoli esercitati è praticamente inesistente o censurato e l’attenzione è tutta concentrata sul reperimento di risorse con palleggiamento dei rischi e argomenti sulla variabilità della aliquota IVA applicabile.
Su quest’ultima la “politica” ha fatto “miracoli” attraverso l’uso spregiudicato del credito d’imposta su Ires e Irap (Pedemontana lombarda e Bre.Be.Mi). Un credito riconosciuto fino ad un importo pari alla metà del costo della infrastruttura. Infine, gazzettieri scatenati assumono come valido il virtuale traffico di 27 mila veicoli annui sulla Pedemontana, ignorando che su tale aspetto gli intermediari finanziari sottoscrittori del bond da 1,1 mld di euro assumeranno i rischi solo in presenza di garanzie derivanti da analisi di traffico di parte. E comunque l’equilibrio del piano finanziario si scaricherà sul bilancio regionale attraverso il canone di disponibilità in ipotesi di traffico sovrastimato. Singolare che nel contesto di “stagnazione secolare” o bassa crescita solo sulla Pedemontana risorge il traffico dei tempi d’oro.
Vittorini scriveva che “la menzogna è sempre premessa di un crollo”, mentre Goldoni nel Il bugiardo afferma: “Il tempo ne sarà giudice”.

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