Otto anni di rapporti economici SIS–ARPAV, 4,8 milioni di euro per audit e monitoraggio ambientale, dal 2019 partono i protocolli regionali sulle terre da scavo e PFBA nelle gallerie solo dal 2021: dieci pagine di documenti, date e domande ancora senza risposta sulla Pedemontana Veneta che portano a chiarire perchè La Regione Veneto non può essere solo parte lesa nella richiesta di rinvio a giudizio per i PFBA in Pedemontana Vaneta.
La vicenda del PFBA nella Superstrada Pedemontana Veneta non può essere letta come un fatto improvviso, né come un semplice incidente tecnico emerso solo a lavori avanzati. La catena documentale pubblica mostra che, fin dal 2012, la Regione Veneto aveva piena consapevolezza della particolarità dell’intervento, dell’enorme quantità di materiali da scavo, della delicatezza delle aree interessate e della necessità di sottoporre quei materiali a indagine ambientale e monitoraggio concordati con ARPAV.
Prima del 2012: il rapporto SIS–ARPAV e il nodo contabile del monitoraggio ambientale
Prima ancora della DGR regionale del 2012, la documentazione contabile e amministrativa mostra che ARPAV era già entrata nella vicenda Pedemontana Veneta attraverso un rapporto economico diretto con il contraente generale. La relazione della Corte dei conti sulla Superstrada Pedemontana Veneta ricostruisce infatti che le attività di monitoraggio ambientale erano poste a carico del concessionario e che il contraente generale aveva sottoscritto con ARPAV, in data 1 agosto 2011, un contratto avente ad oggetto l’“effettuazione di attività tecnico-scientifica di audit e monitoraggio ambientale per l’opera denominata Pedemontana Veneta”. La stessa relazione precisa che tale contratto riguardava attività di audit, comprensive di esame documenti, sopralluoghi, verifiche in cantiere, analisi e coordinamento, nelle fasi ante operam, corso d’opera e post operam. Con lo stesso contratto veniva inoltre affidato ad ARPAV il monitoraggio ambientale della componente atmosfera / qualità dell’aria.
Questo passaggio è essenziale perché chiarisce che il coinvolgimento di ARPAV non comincia nel 2021, con l’emersione pubblica della contaminazione da PFBA, né solo nel 2012 con la DGR sui materiali da scavo, ma ha un antecedente contrattuale e contabile nel 2011.
Tuttavia, la stessa fonte introduce un chiarimento importante: le altre componenti del Piano di Monitoraggio Ambientale — tra cui ambiente idrico superficiale e sotterraneo, terre e rocce da scavo, suolo e sottosuolo, rumore e vibrazioni — risultano affidate ad altre aziende, pur restando tra gli oneri del concessionario.
Dunque, sul piano contabile, il primo rapporto SIS–ARPAV documentato riguarda l’audit generale e il monitoraggio della qualità dell’aria, mentre per le terre e rocce da scavo la Corte dei conti riferisce che il monitoraggio operativo delle componenti specifiche era affidato ad altre aziende. Questo non esclude il coinvolgimento tecnico di ARPAV nei controlli, nei protocolli, negli audit, nelle verifiche e nelle successive attività PFBA, ma impone di distinguere con precisione tra incarico contrattuale originario, componenti del PMA e attività successive di supporto tecnico-scientifico.
Nei bilanci ARPAV emergono due progetti finanziati dal Consorzio Stabile SIS nell’anno 2011:
Codice progetto |
Soggetto erogatore |
Anno |
Oggetto |
Importo totale assegnato |
|---|---|---|---|---|
1170 |
Consorzio Stabile SIS |
2011 |
Attività tecnico-scientifica di audit monitoraggio ambientale opera “Superstrada Pedemontana Veneta” |
€ 2.000.000,00 |
1172 |
Consorzio Stabile SIS |
2011 |
Attività tecnico-scientifica di audit monitoraggio ambientale opera “Superstrada Pedemontana Veneta” |
€ 2.800.000,00 |
Il totale risultante dai bilanci ARPAV è quindi pari a € 4.800.000,00. Nella Nota integrativa ARPAV 2022 i progetti 1170 e 1172 risultano entrambi riferiti al Consorzio Stabile SIS, anno 2011, con oggetto “Attività Tecnico Scientifica di Audit Monitoraggio Ambientale Opera Superstrada Pedemontana Veneta”, rispettivamente per € 2.000.000,00 e € 2.800.000,00.
Va però chiarito che questi importi sono riportati nei bilanci ARPAV come finanziamenti/progetti vincolati e non come elenco analitico di singole fatture, note di debito, SAL o pagamenti per singola attività. Non consentono quindi, da soli, di ricostruire il dettaglio di ogni prestazione svolta da ARPAV, né di isolare una quota specifica riferibile alle terre e rocce da scavo.
È inoltre rilevante il fatto che nel 2019 ARPAV abbia approvato un atto relativo alla risoluzione consensuale del contratto per l’effettuazione di attività tecnico-scientifica di audit e monitoraggio ambientale per l’opera denominata Pedemontana Veneta. Negli archivi ARPAV tale atto risulta come Decreto del Commissario n. 83 del 21 marzo 2019, con importo indicato pari a 0,00 euro. Questo elemento suggerisce la chiusura del rapporto contrattuale originario collegato all’audit e al monitoraggio ambientale della Pedemontana.
Dopo tale passaggio, lo schema cambia: non risulta più, nelle fonti aperte consultate, un pagamento diretto SIS–ARPAV o SPV–ARPAV per le attività successive. Dal 2019 in poi emerge invece un modello di accordi pubblici Regione Veneto–ARPAV, fondati sull’alta vigilanza regionale e sul supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia.
La DGR 1886/2012: l’atto quadro regionale sui materiali da scavo
Il punto di partenza è la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1886 del 18 settembre 2012, pubblicata nel BUR n. 83 del 9 ottobre 2012, avente per oggetto: “Superstrada Pedemontana Veneta: gestione e utilizzo dei materiali di scavo. Disposizioni operative e procedurali”. Nelle note per la trasparenza si precisa che il provvedimento riguarda la corretta gestione dei materiali prodotti dai lavori di scavo della Pedemontana Veneta, anche nei confronti del sistema estrattivo regionale.
Quella delibera non è un atto secondario. È l’atto quadro con cui la Regione disciplina il destino di milioni di metri cubi di materiali provenienti da scavi in trincea, galleria, sbancamenti e lavorazioni connesse alla realizzazione della SPV. La stessa DGR ricorda che, secondo il progetto definitivo approvato con Decreto del Commissario delegato n. 10 del 20 settembre 2010, l’opera avrebbe generato un esubero complessivo di circa 13 milioni di metri cubi di materiale, derivante dagli scavi in galleria e in trincea, dei quali circa 9 milioni di metri cubi costituiti da materiale inerte utilizzabile industrialmente.
La parte decisiva è contenuta nel punto 4 a) Caratterizzazione del materiale. La Regione scrive che, “in un’ottica di tutela e prevenzione ambientale”, tutti i materiali derivanti dai lavori di scavo della Superstrada Pedemontana Veneta, siano essi “prodotto” oppure “terre”, devono comunque essere soggetti a indagine ambientale. Subito dopo, la DGR stabilisce il passaggio che oggi assume un valore centrale:
“Tuttavia, in ragione della particolarità dell'intervento e dell'interesse pubblico sotteso, della particolarità del materiale rinvenuto, delle caratteristiche d'uso delle aree interessate dai lavori e dell'entità dei volumi in gioco, l'indagine ambientale per la caratterizzazione del materiale avviene secondo specifici protocolli concordati con A.R.P.A.V., in dipendenza dalle zone da indagare, dalla qualificazione, quantità e caratteristiche del materiale rinvenuto e della sua destinazione.”
Questo significa che ARPAV non entra nella vicenda PFBA come soggetto occasionale o successivo, chiamato soltanto quando il problema esplode. ARPAV è già indicata nel 2012 come soggetto tecnico con cui devono essere concordati i protocolli per l’indagine ambientale dei materiali da scavo della Pedemontana.
La stessa DGR, al punto 5) Monitoraggio, aggiunge un secondo passaggio altrettanto rilevante:
“Il monitoraggio ambientale avviene secondo procedure concordate con A.R.P.A.V.”
La delibera prevede inoltre che il provvedimento venga trasmesso formalmente ad ARPAV, alle Province del Veneto, all’Associazione Industriali, al Commissario delegato per la Pedemontana e all’ANCE, e incarica dell’attuazione la Direzione Geologia e Georisorse, la Direzione Strade Autostrade e Concessione e la Direzione Tutela Ambiente.
Dunque la Regione Veneto, già nel 2012, costruisce un sistema in cui il materiale di scavo della Pedemontana può essere riutilizzato, lavorato, stoccato, conferito in cave, impiegato per ricomposizioni ambientali o destinato a siti esterni, ma dentro una cornice che avrebbe dovuto garantire tracciabilità, caratterizzazione e monitoraggio ambientale concordati con ARPAV.
Il dato politico e amministrativo è evidente: la Regione Veneto sapeva che la Pedemontana avrebbe prodotto una massa enorme di materiali da scavo; sapeva che quei materiali sarebbero stati movimentati in aree idrogeologicamente delicate; sapeva che occorrevano protocolli specifici di indagine; sapeva che il monitoraggio ambientale doveva essere concordato con ARPAV.
Dal 2012 ai Piani terre: il passaggio attraverso il Commissario Vernizzi
La catena successiva conferma che la DGR 1886/2012 non rimase isolata. Nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 56 del 17 settembre 2019, pubblicato nel BUR n. 108 del 27 settembre 2019, viene ricostruita la storia dei Piani di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo del Lotto 1, tratta C, cioè il tratto connesso alla galleria di Malo.
Il decreto ricorda che con OPCM n. 3802 del 15 agosto 2009 venne nominato Commissario delegato l’ing. Silvano Vernizzi, e che il Commissario approvò il progetto definitivo della SPV con Decreto n. 10 del 20 settembre 2010.
Sempre il decreto del 2019 ricostruisce che il “Piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo” venne trasmesso dal concessionario nel maggio 2014, aggiornato nel giugno 2014 e poi approvato dal Commissario delegato con Determina n. 3 del 23 giugno 2014. Successivamente, la revisione n. 1 del Piano venne trasmessa il 30 novembre 2015 e approvata dal Commissario delegato con Determina n. 23 del 12 maggio 2016.
Il passaggio più rilevante è che quella revisione n. 1 riguardava proprio la modifica della gestione dei materiali provenienti dagli scavi della galleria, definita “in accordo con ARPAV” nelle date del 6 e 17 marzo 2015, distinguendo gli scavi con o senza preconsolidamento, aggiornando i volumi e inserendo i dati di monitoraggio in corso d’opera.
Questo punto collega direttamente la DGR 1886/2012, il ruolo di ARPAV e la gestione commissariale. Non siamo davanti a un semplice richiamo teorico: il Piano terre approvato dal Commissario Vernizzi recepisce modalità definite in accordo con ARPAV per i materiali provenienti dagli scavi di galleria.
Il passaggio dalla gestione commissariale alla gestione regionale
Dal 2017 la questione non resta sospesa. Il Decreto n. 56/2019 ricorda che con DGR n. 2027 del 6 dicembre 2016 venne istituita la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, nell’ipotesi di cessazione della struttura commissariale, e che nel 2017 venne sottoscritto il Terzo Atto tra Regione Veneto e concessionario SPV S.p.A. per disciplinare il rapporto tra concedente e concessionario relativo a progettazione, costruzione ed esercizio dell’opera.
La continuità è confermata anche nella revisione n. 3 del Piano terre, approvata nel 2019. Il decreto afferma che tale revisione scaturisce da necessità operative e da precisazioni formali definite con ARPAV, Regione Veneto – Direzione Ambiente, enti territorialmente competenti e concessionario nelle riunioni dell’11 giugno 2018, 28 giugno 2018 e 27 marzo 2019.
Il decreto 2019 richiama espressamente la DGR n. 1886/2012 come fonte delle disposizioni operative e procedurali per la gestione e l’utilizzo dei materiali di scavo prodotti dalla Pedemontana Veneta. Inoltre, nel medesimo atto, la Regione approva per il Lotto 1 tratta C un volume totale stimato di terre e prodotto pari a 4.490.692 metri cubi, di cui 2.254.478 metri cubi di terre e rocce da scavo destinate a reimpiego esterno.
Lo stesso decreto elenca numerosi siti di destino esterno nel Vicentino: depositi definitivi a Malo, cave e aree a Montecchio Maggiore, Arzignano, Thiene, Sarcedo, Villaverla, Montecchio Precalcino, Brogliano e altri luoghi. Il totale dei conferimenti esterni indicato nella tabella per la revisione n. 3 è pari a 2.702.478 metri cubi, con una parte già indagata e una parte ancora da indagare.
Qui emerge un ulteriore punto decisivo: la Regione non solo subentra alla gestione commissariale, ma continua ad approvare revisioni dei Piani terre, con ARPAV e Direzione Ambiente coinvolte nelle precisazioni tecniche e procedurali.
Dal contratto SIS–ARPAV agli accordi Regione–ARPAV: la ricostruzione degli importi
La documentazione contabile disponibile permette di distinguere due fasi.
La prima fase è quella del contratto originario SIS–ARPAV del 2011, con i progetti ARPAV 1170 e 1172, per complessivi € 4.800.000,00, riferiti ad attività tecnico-scientifica di audit e monitoraggio ambientale dell’opera Superstrada Pedemontana Veneta.
La seconda fase è quella successiva alla risoluzione del rapporto originario e vede la Regione Veneto avvalersi direttamente di ARPAV mediante accordi di collaborazione per il supporto tecnico-scientifico al monitoraggio ambientale. Il DDR n. 31/2021 ricostruisce che con DDR n. 38 del 28 dicembre 2018 era stato approvato uno schema di accordo Regione–ARPAV per attività tecnico-scientifiche di supporto al monitoraggio ambientale della SPV, con impegno di spesa di € 150.000,00; con DDR n. 28 del 17 aprile 2019 lo schema era stato modificato per specificare meglio costi unitari, quantità e attività tecniche critiche; con DDR n. 34 del 30 giugno 2020 l’accordo era stato esteso fino al 31 dicembre 2020, con ulteriore impegno di € 64.050,00; con DDR n. 31/2021 venne poi approvato un nuovo accordo per il 2021, per € 70.000,00.
Nel 2022 la Regione approva un nuovo affidamento ad ARPAV per la prosecuzione dell’attività tecnico-scientifica di verifica del monitoraggio ambientale, con importo pari a € 50.000,00.
Nel 2024, con DDR n. 472 del 13 settembre 2024, la Regione Veneto affida nuovamente ad ARPAV l’attività tecnico-scientifica di supporto al monitoraggio ambientale della SPV, approvando lo schema di accordo e impegnando € 80.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025, divisi in € 40.000,00 per il 2024 e € 40.000,00 per il 2025. Lo stesso atto precisa che il concessionario è responsabile dell’attuazione del piano di monitoraggio, mentre l’alta vigilanza compete alla Regione Veneto. Il decreto collega inoltre l’attività ARPAV al PMA post-operam e alla criticità PFBA nelle acque di drenaggio delle gallerie naturali di Malo e Sant’Urbano.
Il DDR n. 370 del 30 settembre 2025 ricostruisce poi che ARPAV, con nota prot. n. 14176 del 17 febbraio 2025, acquisita al protocollo regionale n. 81925 del 17 febbraio 2025, aveva trasmesso una relazione a consuntivo dell’attività svolta nel 2024, documentando attività effettuate e oneri sostenuti. Sulla base di tale rendicontazione, con DDR n. 78 del 3 marzo 2025 la Regione ha determinato in € 13.552,08 la quota relativa all’annualità 2024, procedendo alla liquidazione.
Lo stesso DDR n. 370/2025 chiarisce che, a seguito di analisi intermedia sullo stato di avanzamento delle attività di controllo-monitoraggio richieste ad ARPAV nel 2025, alcune attività previste dalla tabella di budget allegata all’accordo non risultavano ancora eseguite. Per questo la Regione ha chiesto ad ARPAV una stima delle risorse disponibili e ARPAV, con nota n. 82705 del 24 settembre 2025, ha comunicato un residuo di circa € 11.000,00, manifestando disponibilità alla proroga dell’accordo fino al 31 dicembre 2025. Il decreto precisa inoltre che il monitoraggio sulla presenza di PFBA nelle acque sarebbe proseguito almeno fino al 31 dicembre 2025.
Per il 2026, con DDR n. 13650 del 15 dicembre 2025, pubblicato nel BUR n. 7 del 13 gennaio 2026, la Regione approva un nuovo schema di accordo con ARPAV per l’attività tecnico-scientifica di supporto al monitoraggio ambientale della SPV e stabilisce un importo di € 80.000,00 per l’esercizio 2026. Anche questo atto richiama il PMA post-operam e la gestione della criticità PFBA nelle acque di drenaggio delle gallerie naturali Malo e Sant’Urbano.
Il quadro contabile pubblico oggi ricostruibile è quindi il seguente:
Fase |
Atto / fonte |
Soggetto pagatore |
Beneficiario |
Importo |
Chiarimento |
|---|---|---|---|---|---|
2011 |
Progetti ARPAV 1170 e 1172 |
Consorzio Stabile SIS |
ARPAV |
€ 4.800.000,00 |
Audit e monitoraggio ambientale SPV; dai bilanci ARPAV risultano € 2.000.000,00 + € 2.800.000,00. |
2018/2019 |
DDR n. 38/2018 e DDR n. 28/2019 |
Regione Veneto |
ARPAV |
€ 150.000,00 |
Accordo Regione–ARPAV per supporto tecnico-scientifico al monitoraggio ambientale SPV. |
2020 |
DDR n. 34/2020 |
Regione Veneto |
ARPAV |
€ 64.050,00 |
Estensione dell’accordo fino al 31 dicembre 2020. |
2021 |
DDR n. 31/2021 |
Regione Veneto |
ARPAV |
€ 70.000,00 |
Nuovo accordo per verifica del monitoraggio ambientale. |
2022 |
Decreto Area Infrastrutture n. 7/2022 |
Regione Veneto |
ARPAV |
€ 50.000,00 |
Prosecuzione supporto tecnico-scientifico. |
2024-2025 |
DDR n. 472/2024 |
Regione Veneto |
ARPAV |
€ 80.000,00 |
€ 40.000,00 per 2024 e € 40.000,00 per 2025; PMA post-operam e PFBA. |
2024 liquidato |
DDR n. 78/2025, richiamato nel DDR n. 370/2025 |
Regione Veneto |
ARPAV |
€ 13.552,08 |
Quota liquidata a consuntivo per attività 2024. |
2025 proroga |
DDR n. 370/2025 |
Regione Veneto |
ARPAV |
residuo circa € 11.000,00 |
Residuo da tabella budget per prosecuzione attività ultimo trimestre 2025. |
2026 |
DDR n. 13650/2025 |
Regione Veneto |
ARPAV |
€ 80.000,00 |
Nuovo accordo 2026 per supporto tecnico-scientifico, PMA post-operam e PFBA. |
Questo quadro va letto con cautela: nelle fonti aperte non risultano pubblicati integralmente gli allegati contabili, le tabelle di budget complete, le relazioni a consuntivo, le fatture, le note di debito, i mandati, le reversali o le quietanze. Gli atti regionali confermano che tali documenti esistono o sono depositati agli atti, ma non consentono di ricostruire riga per riga ogni singola prestazione svolta da ARPAV.
In particolare, nel DDR n. 472/2024 la Regione dichiara che l’Allegato A contabile costituisce parte integrante del decreto ma ne omette la pubblicazione, depositandolo agli atti. Nel DDR n. 370/2025 si richiama invece espressamente la tabella di budget allegata all’accordo e si afferma che alcune attività non erano ancora state eseguite, determinando un avanzo di parte dello stanziamento.
Ne deriva un punto politico-amministrativo di grande rilievo: il sistema di controllo ambientale della Pedemontana appare finanziato in due forme successive. Prima, attraverso un contratto a carico del concessionario/contraente generale; poi, attraverso accordi Regione–ARPAV pagati con fondi regionali, in quanto la Regione esercita l’alta vigilanza sull’attuazione del PMA. Ma le fonti pubbliche non permettono ancora di vedere il dettaglio dei costi analitici per le terre e rocce da scavo, né i contratti con le altre aziende cui, secondo la Corte dei conti, erano state affidate le componenti del PMA relative anche a terre e rocce, suolo, sottosuolo e acque.
Il PFBA riapre il significato della DGR 1886/2012
Alla luce di ciò, la contaminazione da PFBA non può essere letta separatamente dalla gestione delle terre e rocce da scavo. ARPAV stessa, nel comunicato del 17 novembre 2025, afferma di avere presentato a Palazzo Nievo le attività di monitoraggio ambientale correlate alla costruzione delle gallerie di Malo e Sant’Urbano, attività che vedono l’Agenzia impegnata sin dal 2021, insieme all’esito delle indagini sulle terre e rocce da scavo provenienti dai lavori della SPV e dalle due gallerie.
Nel documento ARPAV “Esito indagini PFBA su SPV”, l’Agenzia ricostruisce che nel 2021 venne rilevata la presenza di PFBA nel torrente Poscola, a monte del sito ex Miteni, con concentrazione pari a 239 ng/l. Dopo l’informativa ARPAV agli enti, la Provincia di Vicenza aggiornò l’autorizzazione allo scarico del cantiere SIS di Castelgomberto.
Sempre ARPAV riferisce che nel 2021 venne imposta una sezione dell’impianto di depurazione dedicata alla rimozione del PFBA mediante filtri a carbone attivo, con un valore obiettivo di 500 ng/l allo scarico, riferito alla mediana di 11 campioni fiscali da eseguirsi da parte di ARPAV nell’arco di un anno.
Nel 2023, secondo il medesimo documento, ARPAV acquisì informazioni documentali e svolse sopralluoghi; rilevò inoltre che l’idraulica di progetto, che non teneva conto dell’inquinamento da PFBA riscontrato nelle acque di drenaggio, risultava ultimata e attuata senza modifica né avviso ad ARPAV da parte della ditta.
Ancora più rilevante è il passaggio sulle conferenze di servizi: ARPAV indica che le CdS convocate dall’Area Infrastrutture della Regione Veneto, ad oggi 14, avevano preso atto da luglio 2023 della presenza dell’impianto di depurazione a carboni attivi presso lo scarico dei dreni della galleria di Malo e, ad aprile 2024, del rispetto della mediana di 500 ng/l su campionamenti e analisi ARPAV.
La Regione, quindi, non appare come soggetto periferico: è dentro la sequenza degli atti, convoca conferenze di servizi, riceve e trasmette documentazione, approva revisioni dei Piani terre, mantiene rapporti con concessionario, Direzione Ambiente, ARPAV ed enti territoriali.
Le terre e rocce da scavo tornano al centro
Nel documento ARPAV 2025 si legge che l’attività di ricerca è stata estesa anche ai materiali di scavo provenienti dal Lotto 1, tratte B e C, cioè dalle gallerie di Sant’Urbano e Malo. ARPAV precisa che diversi siti di deposito definitivo di tali materiali ricadono in aree di ricarica o deflusso dell’acquifero occidentale dell’Alta Pianura Vicentina, cioè in zone idrogeologicamente sensibili.
Il documento elenca siti di deposito del Lotto B e del Lotto C, tra cui aree a Trissino, Brogliano, Montecchio Maggiore, Arzignano, Montecchio Precalcino, Thiene, Malo, Villaverla, Sarcedo e altri comuni.
ARPAV riporta poi che, per la Cava Vianelle di Thiene, dalle prime analisi è emerso che il 56% dei campioni analizzati, cioè 29 su 52, mostrava tenori misurabili di PFBA, con valore medio pari a 4.548 ng/kg s.s. e massimo di 37.000 ng/kg s.s.; per la discarica Terraglioni di Montecchio Precalcino viene segnalata la presenza di PFBA nelle acque sotterranee dei piezometri di valle, con andamento variabile e necessità di ulteriori approfondimenti.
La conclusione ARPAV è particolarmente significativa: emerge un quadro che indica la presenza del parametro PFBA in alcune terre oggetto di approfondimento, sufficiente per giustificare una correlazione con la contaminazione derivante dalle attività di cantiere delle gallerie di Malo e Sant’Urbano.
Questo passaggio chiude il cerchio: nel 2011 SIS finanzia ARPAV per audit e monitoraggio ambientale dell’opera; nel 2012 la Regione stabilisce che i materiali di scavo della Pedemontana devono essere indagati con protocolli concordati con ARPAV; nel 2014-2016 il Commissario approva Piani terre e revisioni che recepiscono accordi con ARPAV; nel 2019 la Struttura regionale approva nuove revisioni con ARPAV, Regione, Direzione Ambiente ed enti territoriali; dal 2019 al 2026 la Regione finanzia direttamente ARPAV per attività di supporto tecnico-scientifico al monitoraggio ambientale; nel 2025 ARPAV accerta presenza di PFBA in alcune terre oggetto di approfondimento e ritiene giustificata una correlazione con le attività di cantiere delle gallerie.
La domanda pubblica
Dalle fonti pubbliche disponibili emerge che il rapporto economico originario tra Consorzio Stabile SIS S.c.p.A. e ARPAV, relativo all’attività tecnico-scientifica di audit e monitoraggio ambientale dell’opera Pedemontana Veneta, risale al contratto del 1° agosto 2011 e risulta formalmente chiuso solo nel 2019, con il Decreto del Commissario ARPAV n. 83 del 21 marzo 2019, avente ad oggetto l’approvazione dell’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Tuttavia, le fonti aperte non consentono di affermare che le condizioni economiche, le prestazioni effettivamente svolte, i flussi di pagamento o le singole attività siano rimasti “invariati” per tutto il periodo 2011-2019. Quindi non si può dire, senza ulteriori atti contabili, che il rapporto SIS–ARPAV sia rimasto economicamente “invariato”; si può però affermare che quel rapporto, nato nel 2011, risulta formalmente chiuso solo nel 2019. Ed è proprio questo arco temporale di otto anni che rende necessario fare le domande giuste e chiedere di acquisire contratto, allegati, fatture, note di debito, SAL e rendicontazioni ARPAV.
Di fronte a questa sequenza, il CoVePA ritiene che la questione non possa essere ridotta a una generica “polemica” sulla Pedemontana. La domanda è molto più concreta:
Che cosa prevedevano esattamente i protocolli concordati con ARPAV richiamati dalla DGR 1886/2012?
Quali sostanze vennero cercate nei materiali da scavo, nelle marne, nei consolidanti, negli acceleranti, nei limi, nelle terre conferite alle cave e nei siti di deposito definitivo?
Quando la Regione, il Commissario, ARPAV, Provincia e concessionario hanno saputo della possibile presenza di PFBA nei materiali e nelle acque di drenaggio?
Perché una contaminazione correlabile alle attività di cantiere delle gallerie di Malo e Sant’Urbano emerge come problema pubblico solo anni dopo l’avvio della movimentazione dei materiali?
Chi ha verificato, lotto per lotto e sito per sito, la corrispondenza tra i materiali conferiti e le prescrizioni previste dalla DGR 1886/2012, dai Piani terre e dalle successive revisioni?
Quali erano le aziende incaricate dal concessionario per le componenti del PMA relative a terre e rocce da scavo, suolo, sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo?
Quali importi sono stati pagati a tali aziende dal concessionario o da SPV S.p.A.?
Quali fatture, note di debito, SAL, mandati, reversali e quietanze documentano i pagamenti collegati ai progetti ARPAV 1170 e 1172 e agli accordi Regione–ARPAV dal 2019 al 2026?
La DGR 1886/2012 non consente equivoci: la Regione Veneto aveva formalizzato la necessità di indagini ambientali e monitoraggi concordati con ARPAV proprio perché l’intervento era particolare, di interesse pubblico, con materiali peculiari, aree sensibili e volumi enormi. Oggi, alla luce del PFBA, quella delibera non è un dettaglio amministrativo: è il documento che dimostra che il rischio ambientale della gestione delle terre e rocce da scavo era previsto, regolato e affidato a una filiera pubblica di controllo.
Per questo il CoVePA chiede la pubblicazione integrale di tutti i protocolli concordati con ARPAV, dei verbali delle riunioni tecniche, dei Piani terre approvati dal Commissario e dalla Regione, delle analisi sui materiali di scavo, dei dati sui siti di deposito definitivo, delle comunicazioni tra Regione, ARPAV, Provincia, concessionario e Ministero, e delle valutazioni sul PFBA nelle gallerie, nelle acque di drenaggio e nelle terre conferite all’esterno.
Il CoVePA chiede inoltre la pubblicazione del contratto SIS–ARPAV del 1 agosto 2011, degli atti collegati ai progetti ARPAV 1170 e 1172, dell’accordo di risoluzione consensuale approvato con Decreto ARPAV n. 83 del 21 marzo 2019, dell’accordo Regione–ARPAV sottoscritto nel 2019, degli allegati contabili omessi nei DDR regionali, delle tabelle di budget, delle relazioni ARPAV a consuntivo, della nota ARPAV prot. n. 82705 del 24 settembre 2025 sul residuo di circa € 11.000,00, nonché dell’elenco delle società incaricate da SIS/SPV per il monitoraggio di terre e rocce da scavo, suolo, sottosuolo e acque, con relativi contratti, importi e stati di avanzamento.
La Pedemontana Veneta non è solo una strada. È un sistema di atti, responsabilità, scelte tecniche, autorizzazioni, controlli, flussi economici e omissioni da chiarire. E la DGR 1886/2012 dimostra che il tema dei materiali di scavo non era marginale: era già allora uno dei nodi centrali dell’opera.

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