Nel contesto di un partenariato pubblico-privato (PPP) strutturato in forma di concessione e project financing greenfield (cioè relativo a opere da realizzare ex novo) della Superstrada Pedemontana Veneta, la questione del buco finanziario che ormai veleggia verso i 100 milioni di €, sta passando in secondo piano, dietro alla responsabilità per un disastro ambientale e per l’eventuale avvelenamento delle acque. Questa non può essere affrontata come una mera patologia esecutiva, ma investe l’intero impianto politico e giuridico della collocazione del rischio. Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha ribadito con chiarezza che la concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo, inteso come rischio legato alla realizzazione e alla gestione dell’opera. Tale trasferimento non è un artificio contabile funzionale alla bancabilità dell’intervento, bensì il presupposto giuridico che legittima l’affidamento al privato della progettazione, costruzione e sfruttamento economico di un’infrastruttura pubblica. Quando l’opera sia ultimata ma non ancora collaudata, la permanenza del rischio in capo al concessionario è ancora più evidente, poiché la pubblica amministrazione non ha assunto la piena disponibilità giuridica e tecnica del bene e conserva un potere di verifica e controllo che può tradursi, in presenza di gravi irregolarità, nel rifiuto della presa in consegna. Da questo punto di vista appare controverso il fatto che La Regione Veneto si sia assunta l’onere della Variante allo Studio di Impatto Ambientale del 2005 per la collocazione dei filtri a Carboni attivi nei due tunnel tra Malo e Castelgomberto e tra Trissino e Montecchio Maggiore nell’ovest vicentino.
I verbali sottoposti a nullaosta della Procura
Se in tale fase emergono condotte riconducibili al disastro ambientale o all’avvelenamento delle acque, il quadro normativo si articola su più livelli, ciascuno dotato di autonomia ma destinato a interagire con gli altri. Il presidio principale è rappresentato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina tanto la prevenzione e repressione degli scarichi illeciti quanto la procedura per la bonifica dei siti contaminati, fondandosi sul principio “chi inquina paga”. In parallelo operano le fattispecie penali introdotte nel codice penale dalla legge sugli ecoreati, tra cui il disastro ambientale e l’inquinamento ambientale, cui si aggiunge l’ipotesi ben più grave dell’avvelenamento di acque destinate all’alimentazione, prevista dall’articolo 439 del codice penale. L’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o una compromissione significativa e misurabile delle matrici ambientali è ormai assodata come emerge da alcuni atti contenuti nei verbali alla base della variante al SIA del 2005, come indicato all’inizio di pagina 3 del documento introduttivo di Regione Veneto per la variante, dove si scrive: «Al fine di proseguire l’azione sinergica di tutti i soggetti interessati e per porre rimedio ad una apparente lacuna nella normativa in materia (nazionale e regionale), che non consente di individuare né una fattispecie simile al caso in esame, né l’Autorità deputata ad autorizzare l’esercizio del nuovo impianto di trattamento di Malo e il relativo scarico, con nota del 20.07.2023, è stata indetta una Conferenza di Servizi istruttoria. La prima seduta della Conferenza si è svolta in data 24.07.2023 e si è conclusa, tra l’altro, approvando l’esercizio provvisorio dell’impianto di trattamento. La stessa Conferenza di Servizi ha disposto di notificare la problematica al Ministero, che quindi è stato interessato con nota del RUP nel dicembre 2023. Tale Conferenza di Servizi è permanentemente convocata, ed in data 5 settembre 2025 si è tenutala tredicesima seduta». Tutti questi verbali non sono stati esibiti, poiché secondo le dichiarazioni forniteci dall’ing.Marco D’Elia, Direttore Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio della Regione Veneto «... si è proceduto a chiedere nulla osta alla Procura», di quale provincia non è noto.
Le responsabilità personale, degli enti e la risoluzione del contratto di SPV
La responsabilità penale personale degli amministratori e dei dirigenti coinvolti si accompagna all’obbligo immediato di attivare le misure di messa in sicurezza e di bonifica previste dal Testo Unico Ambientale, ponendo l’opera non collaudata al centro di una tensione tra la continuità infrastrutturale e la tutela, costituzionalmente prioritaria, dell’ambiente e della salute. A questa dimensione individuale si aggiunge quella della responsabilità dell’ente prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001, che si attiva quando il reato ambientale è commesso nell’interesse o a vantaggio della società e può comportare non solo rilevanti sanzioni pecuniarie ma anche misure interdittive capaci di incidere sulla possibilità della società di operare e contrattare con la pubblica amministrazione. In un rapporto concessorio tali misure possono produrre effetti sistemici, compromettendo la prosecuzione dell’opera, attivando le clausole di intervento dei finanziatori, determinando l’escussione delle garanzie e persino la risoluzione del contratto, trasformando così la responsabilità ambientale in un elemento capace di alterare l’equilibrio della concessione.
Sul piano amministrativo, l’emersione di un disastro ambientale attiva poteri e autorità incisivi che consentono all’autorità competente di imporre misure urgenti di messa in sicurezza, sospendere autorizzazioni ambientali e richiedere piani di caratterizzazione e bonifica; qualora il concessionario non intervenga, l’amministrazione può sostituirsi e rivalersi delle spese sostenute. Tali interventi incidono direttamente sul contratto di concessione, poiché la violazione delle norme ambientali e l’omessa bonifica possono configurare un inadempimento essenziale tale da giustificare la sospensione del collaudo e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto, senza che il concessionario possa invocare il riequilibrio economico-finanziario quando il danno derivi da condotte proprie dolose o colpose.
La sospensione della prosecuzione della concessione di SPV
La vicenda assume anche una dimensione politica, perché un’infrastruttura realizzata in project financing e coinvolta in un’inchiesta per disastro ambientale mette in discussione l’idea che il partenariato pubblico-privato trasferisca realmente il rischio al mercato: quando il rischio ambientale si concretizza in contaminazioni o danni alla salute pubblica, emerge infatti che l’ente concedente conserva comunque poteri e responsabilità di vigilanza e controllo, la cui insufficiente attuazione può esporre a responsabilità contabile e a critiche istituzionali. In questo quadro la sospensione del collaudo di un’opera completata ma non verificata assume un valore decisivo, perché segnala che l’infrastruttura non ha superato il vaglio tecnico-amministrativo necessario per entrare stabilmente nel patrimonio pubblico e, in presenza di ipotesi di disastro ambientale, impone di valutare la prosecuzione della concessione non solo sul piano economico ma anche alla luce della tutela della salute, dell’ambiente e della fiducia dei cittadini.
Il nodo centrale riguarda quindi la coerenza tra il modello del project financing e la gestione delle gravi esternalità ambientali: l’ordinamento italiano dispone di strumenti repressivi e per il ripristino solidi, che vanno dal diritto penale ambientale alla responsabilità degli enti, fino ai poteri amministrativi di bonifica e alle clausole risolutive delle concessioni, ma il vero problema risiede nella loro effettiva applicazione. Ciò che è in gioco è la capacità delle istituzioni di utilizzare tali strumenti con tempestività e rigore, evitando che il trasferimento del rischio al privato si traduca in una deresponsabilizzazione politica e dimostrando che, in un sistema che riconosce l’ambiente come valore costituzionale primario, un disastro ambientale legato a un’opera in partenariato pubblico-privato rappresenta non solo un illecito da sanzionare ma anche una prova della credibilità del rapporto tra impresa, istituzioni e cittadini e della compatibilità della democrazia con la legalità, l’etica e l’interesse generale.

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