Ormai
è noto la sentenza Tar Lazio ha decretato che le strade non si
possono costruire con emergenze inesistenti, che non servono
commissari dimezzati perché oltretutto operano male, ma
soprattutto, come ha sostenuto la Corte dei Conti(del.4/2011/G del
22/03/2011) per il Passante di Mestre (da 750 mln€ a 1350 mln€),
le strade realizzate con queste modalità costruiscono un debito
rampante. A poco serve invocare il Consiglio di Stato perché
faccia strame di quella prima sentenza, soprattutto perché emergono
chiare ed evidenti condizioni e meccanismi di stravolgimento delle
norme che preoccupano, soprattutto perché sono invocate da chi
dovrebbe pretenderne il rispetto. Andiamo oltre la citazione di Italo
Calvino che ci interessa per la chiarezza della sua visione del
futuro che è il nostro presente.
Come è possibile che questo accada senza che nessuno se ne accorga,
senza che vi sia alcuna evidenza di questi tre fatti? La risposta può
essere nelle tesi che formuliamo nelle righe che seguono. Si tratta
di considerazioni che investono la procedura di emergenza per la
Pedemontana Veneta, ma anche quella di approvazione del progetto
preliminare da parte della commissione CIPE nel marzo 2006. Questo
percorso che avrebbe dovuto mantenersi nel lato illuminato dal sole a
volte è entrato in strane e complicate zone d'ombra.
In
primo luogo per quanto attiene all'emergenza invocata con i DPCM/OPCM
del 2009 va richiamato che essa ha disapplicato quasi
completamente il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti e
degli appalti”, ma questo ha attuato la direttiva CE/18/2004 che
non risulterebbe derogabile per il principio del primato delle norme
della UE. Inoltre lo stesso Progetto di Finanza della SPV trova
ragioni e modalità nel medesimo decreto. Nello specifico la
direttiva CE/18/2004 all'art. 31 riporta che, nel caso di
aggiudicazione negoziata, è possibile farlo senza pubblicazione del
bando di gara solo per estrema urgenza, ma senza che questa riguardi
circostanze imputabili in nessun caso alle amministrazioni
aggiudicatarie. Questa pratica ci risulterebbe essere ampiamente
applicata dal Commissario Straordinario sia in questa fase, sia per
garantire i cosiddetti operatori locali. Ciò che invece è più
rilevante è che il Presidente della Giunta Regionale il 25 giugno
2009 avrebbe richiesto la dichiarazione di emergenza alla PCM
affermando: ”Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE
con deliberazione in data 29/03/2006. Dopo un lungo contenzioso
relativo alla gara per l'affidamento della concessione, la situazione
si è sbloccata con recente sentenza del
Consiglio di Stato n. 3444/09. Sono del tutto evidenti i
lunghi tempi necessari per la redazione del progetto definitivo e per
la successiva verifica di ottemperanza da parte del CIPE.
Al fine di poter sbloccare la procedura ed avviare la realizzazione
di un'opera che andrebbe a superare una vera emergenza determinata
dal traffico nel territorio regionale, sulla base de'esperienza
estremamente positiva del Passante di Mestre,
...”.
In
altre parole l'allora Presidente della Regione, imputerebbe alle
amministrazioni dello Stato e della Regione i tempi
lunghi necessari all'iter,
come circostanza per giustificare l'estrema urgenza, e che
semplicemente non è ammessa dalla direttiva CE/18/2004 e dal D.Lgs.
163/2006 che l'ha recepita. Il presidente dimenticava inoltre che i
tempi necessari per l'iter della SPV erano già dimezzati dal fatto
che la SPV era già dal 2001 (del. CIPE n. 121 del 12/12/2001) opera
inserita nella cosiddetta Legge
Obiettivo.
Riteniamo che su questi richiami vi siano ragioni perché
l'amministrazione pubblica chiarisca con i suoi strumenti tra cui il
Consiglio di Stato ma soprattutto con la Corte dei Conti, poiché
sarebbe evidente l'assoluta incompetenza.
Nelle
schermaglie tra i ricorrenti e il Commissario, si è fatto notare più
volte l'assenza di documenti sostanziali ai cittadini per sostenere
il loro ricorso. Questo paradossalmente sarebbe un fatto secondario,
se considerassimo che sono sconosciuti
i documenti indispensabili per l'autorizzazione del finanziamento
pubblico della SPV.
Questo non dovrebbe avvenire, anche se la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con l'Avvocatura dello Stato, sembra voler dare ampia
deroga all'accessibilità di questi documenti, oltre che con
l'ordinanza di protezione civile. Riteniamo che ciò non sia
applicabile alle valutazioni si sostenibilità economica, le cui
conseguenze
ricadono direttamente nel
bilancio della Regione Veneto e della Repubblica.
Deve
essere resa pubblica l'analisi
costi-benefici,
che è predisposta a cura del proponente della SPV. E' resa
obbligatoria dalla L.n. 350/2003 art.4 c.134 che recita: “...,la
richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata
da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che
indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi
derivanti dall'opera. ...”.
L'accesso
alle analisi
è un diritto stabilito dalla conferenza Aarhus (art.6, c.2 e segg.)
e dalla normativa dell'UE che l'ha recepita. Questo diritto è
sancito nella normativa italiana dal D.Lgs. 19 agosto n. 195
“Attuazione della direttiva CE/4/2003 sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale”. Nell'art. 2 si precisa che per
informazione
ambientale
si intende qualsiasi informazione disponibile scritta, sonora,
visiva, elettronica o in altra forma materiale. Esse riguardano tutte
le misure amministrative, politiche, legislative, i piani, i
programmi, gli accordi e tutti gli atti che incidono o potrebbero
incidere su elementi e fattori di tipo ambientale. Inoltre
nell'articolo citato si comprendono nella definizione “informazione
ambientale” di libero accesso le relazioni di attuazione e le
analisi costi-benefici, le ipotesi e gli approfondimenti economici
usate nelle misure e nelle attività citate in precedenza.
Un
altro documento che deve essere reso pubblico ai tutti gli
interessati alla SPV deve essere il Piano
Economico
Finanziario
asseverato da una banca (art. 153 c.9 D.Lgs. 163/2003). Questo
documento è oggetto di deroga dalla OPCCM-3802/2009 per la SPV. C'è
da chiedersi se la deroga per l'inesistente emergenza possa mai
annullare l'efficacia dei dati e dei conseguenti risultati del PEF.
Si tratta di un documento indispensabile alla verifica delle
premesse, soprattutto in fase di verifica della progettazione
definitiva e in fase di verifica di una più che probabile esplosione
dei costi, visti gli atti del Commissario Straordinario che ha
rimandato tutte le verifiche ambientali alla progettazione esecutiva.
Atto paradossale e che costituisce di per se un aumento
dei costi,
poiché nella fase esecutiva le sottovalutazioni ambientali si pagano
a caro prezzo e vanno controllate dallo Studio di Impatto Ambientale
nel Progetto Preliminare e dalla Valutazione di Impatto Ambientale
nel Progetto Definitivo. Tali atti obbligatori per il D.Lgs. 3 aprile
2006, n 152 che riporta norme in materia ambientale e successivamente
modificate con il Dlgs n.4 16/01/2008 e con il Dlgs n. 128
29/06/2010, non sono stati mai derogati dall'Ordinanza di Protezione
Civile del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2009. Sono atti
che hanno lo scopo di individuare preventivamente gli effetti
sull'ambiente
di un progetto integrando il progetto definitivo (art. 22 Dlgs
152/2006) soprattutto con l'evidente scopo di definire i costi
complessivi. In essi devono essere compresi anche quelli per
sopperire alle ricadute dell'ambiente sul progetto, e questo per ovvi
motivi prima di passare alla fase esecutiva, per evitare conseguenze
catastrofiche future ambientali, ma soprattutto finanziarie.
Il
PEF è un documento prodotto dal proponente e dal concessionario che
ha una importanza fondamentale poiché segna la linea
economico finanziaria dell'opera,
precede la fase del progetto preliminare ed è esplicitamente
richiamato nella delibera CIPE n. 96 del 29/03/06 di approvazione
della SPV. In questa delibera si fa inoltre riferimento ad un altro
importante documento che viene sottratto. Si tratta della
“Istruttoria
svolta dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per la
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta”.
Poiché essa rientra nella citata delibera CIPE, oggetto di deroga
per emergenza di protezione civile limitatamente per le sole
previsioni necessarie per la progettazione definitiva ed esecutiva
(OPCM-3802/2009 art. 2, c.1) è indispensabile conoscerne e
confrontarne le premesse con il progetto definitivo.
Questo
passaggio è fondamentale per il nostro ragionamento sul lato oscuro
della SuperAutostrada Pedemontana Veneta. La delibera CIPE, recependo
la citata istruttoria, riporta alcuni significativi risultati di
sintesi sia delle “simulazioni
condotte ed estese sino al 2035”
relative
alle “quote
di traffico”
che
nel Piano Economico Finanziario (L.n. 350/2003 art.4, c. 134 e 140)
non sono derogati, ne lo sarebbero mai dall'ordinanza di protezione
civile. Tali risultati da soli dicono solo una parte della realtà
poiché possono sembrare poco aggiornati, ma su quei dati vanno
innestati gli studi di dettaglio che li confermano e sono stati
condotti da un altro ente pubblico.
La
Provincia di Vicenza con il progetto
SIRSE
ha condotto tra il 2000 e il 2007 una significativa analisi con i
consistenti rilievi dei flussi
di traffico
che interessa il territorio provinciale. Essi consentirebbero
di dimostrare agevolmente la non assegnabilità di risorse pubbliche
e la difficile copertura bancaria del progetto della SPV per quanto
sia a pedaggio.
Infatti sarebbe proprio l'insufficienza
dei flussi di traffico
che ne sconsiglierebbe la realizzazione sul piano economico vista la
mole dell'opera e gli aumenti sia del tracciato che dei costi. Per
questo chiediamo di ricondurre
la SPV alla sua natura iniziale
definita da tre leggi dello stato (Legge istitutiva della Pedemontana
Veneta
L. 3/12/1998, n. 295a. 3 c.1
legge
finanziaria per il 1999 L. 23/12/12/1998 n. 448 a.50, c.1, l.g –
legge finanziaria per il 2001 L. 23/12/2000 n. 388 a.145, c. 75) di
primaria importanza.
In
esse si indica che va realizzata una infrastruttura principalmente in
grado di collegare l'A31 e l'A27, con il riuso dei sedimi esistenti,
dei corridoi urbanistici previsti e “il
massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera
percorrenza del traffico locale per assicurare la massima
compatibilità dell'opera con i territori attraversati”. Per la
valutazione delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali,
di sostenibilità ambientale e di efficienza di servizio al
territorio, il Ministero dei lavori pubblici concluse entro il 31
marzo 2001 una conferenza di servizi con il Ministero dell'ambiente,
la regione Veneto, gli enti locali e gli altri enti e soggetti
pubblici interessati che confermò tutte le opzioni previste nelle
norme spingendosi a raccomandare una infrastruttura snella aperta
(senza complanari) con sole tre barriere e comunque limitate tra A31
e A27, le cui caratteristiche dovevano essere più simile ad una
strada a scorrimento veloce che a una autostrada a tubo chiuso. La
spesa prevista per quest'opera allora si aggirava intorno ai 700
mln€.
La
spesa attuale richiesta dal proponente è già salita a quasi 2400
mln€ per 95 km oltre a più di 55 km di complanari. Essa preoccupa
se si tiene conto della delibera CIPE n. 96/2006, laddove il tasso
interno di rendimento
è stato dichiarato superiore a 6,5, ma del quale non si troverebbe
alcuna giustificazione tentando di verificarlo con i flussi di
traffico indicati dall'istruttoria del Ministero e dallo studio della
Provincia di Vicenza. La condizione che il TIR sia più che
sufficiente è condizione sine qua non per giustificare
la finanziabilità della SPV.
Il dato, sulla cui veridicità poniamo seri dubbi, emergerebbe dal
confronto tra i costi di realizzazione preventivati dall
'esecutore-gestore ed il possibile flusso netto di cassa prodotto dal
numero annuo medio di utenti paganti atteso per la SPV durante la sua
vita utile. Basandoci su dati non completamente accessibili, ma
contro-deducendo le risultanze del CIPE, abbiamo posto un
arrotondamento per eccesso per rendere più plausibile il risultato
del calcolo. Anche in questo caso si arriverebbe ad avere un
tasso interno di rendimento inferiore di quasi un ordine di grandezza
al minimo ammesso per la finanziabilità della SPV.
Arch.Massimo
Follesa Ing.GianAntonio Chiuppani (ricerche e approfondimenti)
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