venerdì 23 novembre 2018

EMENDAMENTO AMMAZZA PEDEVENETA

PressGiochi
L'emendamento ammazza pedemontana veneta è stato accolto ed è al vaglio del parlamento perché sia inserito nella prima legge utile in approvazione. Lo avevamo inviato ad un gruppo di parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, per questo ringraziamo l'on. Silvia Benedetti che lo ha raccolto e fatto proprio, mettendolo al vaglio dell'ufficio legislativo del gruppo a cui appartiene e dopo questo è statosottoposto all'attenzione della competente commissione(1).
In particolare la scorsa settimana, a seguito dell'incontro con Iacopo Berti, Manuel Brusco e Barbara Guidolin avvenuto a Montecchio Maggiore il 10 novembre scorso (2), lo abbiamo inviato a tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle veneti (3). Ringraziamo Raphael Raduzzi (4) di Padova che almeno ha avuto la cortesia di risponderci con solerzia inviandoci i ringraziamenti per il suggerimento. In quella missiva chiedevamo una solerte risposta sia in senso negativo che in senso positivo, senza aver alcun riscontro su questa richiesta; e a dire il vero ce lo saremmo aspettati dalla senatrice Guidolin che a Montecchio ci aveva chiesto una relazione che dettagliasse puntualmente le ragioni giuridiche e legislative (5) a sostegno dell'ammazza pedeveneta. Lo abbiamo fatto senza avere alcun riscontro, tanto più che registriamo le dichiarazioni forniteci via social dall'on. Spessotto che obiettava su tutta la linea rispetto all'apertura alla Guidolin.
La situazione appare come uno stallo se non una ritirata in disordine e poco strategica, rispetto alle posizioni del dicembre 2017 prese personalmente da Di Maio(6) e testimoniate da numerosi video e dichiarazioni. Speriamo di sbagliarci ma qualcuno ci deve spiegare cosa sta succedendo, come mai Toninelli e Berti(7) ci dicono che adesso non si può fare niente?
Matilde Cortese Massimo Follesa Elvio Gatto portavoce CoVePA


(1) «Sono nulle le autorizzazioni, anche pregresse, alle opere pubbliche progettate, in fase di progettazione o in fase di realizzazione, le quali godono di garanzia finanziaria dell’ente pubblico e l’iter delle quali è assoggettato all’articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50»
(5)  Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=%3A32014L0023] prevede che i contratti di concessione mantengano il rischio finanziario e soprattutto quello operativo bancario in capo al soggetto concessionario senza interessare in alcun modo gli enti pubblici concedenti; premesso inoltre che sulla base dei trattati fondativi della Unione Europea quali quelli di Lisbona, Maastrich e successivi,  le attività di concessione di beni e servizi pubblici non debbano in alcun modo violare le regole dell'esercizio del libero mercato con particolare riferimento agli articoli 43, 49 e 56 del Trattato di Lisbona[http://www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=2940#.W-rTYDncmyU] - « ...è stata posta la questione della legittimità comunitaria delle leggi-provvedimento, nella parte in cui violino il principio che impone la tutela dell’affidamento. Nel dettaglio, il principio in questione è stato invocato con riguardo al caso in cui la P.A. ritiri il provvedimento amministrativo con un atto legislativo (c.d. legge provvedimento): la questione, in particolare, è stata rimessa dal TAR Lazio (sez. I, ordinanza n. 880 del 23 maggio 2007) al vaglio della Corte di Giustizia a proposito dell’art. 12, D.L. 7/2007, conv. dalla legge 40/2007, che ha ex lege revocato, dopo circa quindici anni, le concessioni relative all’alta velocità, risolvendo le convenzioni con i general contractors. L’ordinanza di rimessione ha infatti ipotizzato il contrasto della disposizione in esame con le previsioni di cui agli artt. 43, 49 e 56 del Trattato, nonché con i principi comunitari in materia di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento. In particolare, relativamente al rapporto con l’art. 43, si osserva che quest’ultima norma, nell’escludere la legittimità di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini e delle imprese di uno Stato nel territorio di altro Stato membro, trova applicazione anche nei confronti delle imprese appartenenti allo stesso Stato membro, pena, altrimenti, l’evidente violazione del principio di non discriminazione. Analogo discorso viene fatto con riferimento alla prescrizione dettata dal successivo art. 49 del Trattato (riguardante il divieto di restrizioni all’espletamento di attività industriali, commerciali e simili) nei confronti delle imprese operanti nel territorio dell’Unione Europea, nonché con riguardo alla disposizione, di cui all’art. 56 del Trattato stesso, che garantisce la libera circolazione dei capitali. Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui qualsiasi provvedimento nazionale, che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle dette libertà è giustificabile solo se soddisfa quattro condizioni: a) applicazione in modo non discriminatorio; b) soddisfacimento di ragioni imperative di interesse pubblico; c) idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito; d) non eccedenza oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. Su tale base la sezione osserva la dubbia compatibilità col diritto comunitario della normativa nazionale, non dando quest’ultima contezza né della presenza e consistenza di un necessario e corrispondente interesse pubblico, legittimante le configurate restrizioni, né dell’adeguatezza dello strumento concretamente impiegato (e, con esso, del realizzato sacrificio delle posizioni giuridiche soggettive degli operatori economici presi in considerazione dalla norma) al fine della realizzazione dell’interesse stesso».

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