Abbiamo letto con molta attenzione la nota diramata in questi giorni da Confindustria-Assofond a sostegno del progetto per il potenziamento delle attività della Silva srl di Montecchio Precalcino: ancora stentiamo a credere a cosa sia passato davanti nostri occhi.
Sintetizzando al massimo il vicepresidente nazionale di Assofond Franco Vicentini, gettando definitivamente la maschera, ci darebbe ad intendere, bontà sua, che se gli enti preposti diranno no al potenziamento del piano Silva, allora la storica attività di rigenerazione delle sabbie di fonderia rischia di saltare per aria. Ma il buon Vicentini come fa a dire una cosa del genere visto che, stando alle carte, il piano presentato da Silva riguarda l'avvio di una nuova attività incentrata sul trattamento dei rifiuti sanitari? Mettere in correlazione la sopravvivenza della storica attività di lavorazione delle sabbie di fonderia con il sì o il no che la Conferenza dei servizi incardinata presso la Provincia di Vicenza significa paventare un vizio oscuro nella procedura di concordato che ha evitato per un pelo il fallimento della già Safond Martini, ora Silva.
E ancora, se nell'ambito di quella procedura o in qualche ambito parallelo, fosse sancito che la riuscita del concordato è de facto vincolata al successo della procedura di autorizzazione al progetto Silva, saremmo di fronte ad una situazione gravissima: solo il cielo sa se da codice penale. La assunzione da parte di Silva del gravame in termine debitorio, nonché di impegni ambientali in capo alla Safond, non è una gentile concessione della subentrata Silva: bensì un obbligo di legge. Se veramente la operatività della lavorazione delle sabbie di fonderia fosse stata subordinata, al disco verde al piano proposto dal gruppo Ecoeridania, tramite la controllata Silva, saremmo di fronte ad una aberrazione giuridica della quale dovrebbero rispondere non solo le parti private, ma pure i soggetti che hanno passato ai raggi X il concordato: in altre parole il tribunale fallimentare che l'ha omologato, l'ufficio del pubblico ministero che ha dato parere favorevole, il curatore fallimentare che ha istruito la pratica. Si tratta di soggetti pubblici o che espletano un pubblico servizio e la legge fallimentare non ammette sbavature in questo senso.
