mercoledì 18 luglio 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA Proposta di modifica n. 6.0.200 al DDL n. 3365 TESTO SALVA COMMISSARI INFILATO NEGLI SLIP DEI POMPIERI

Di seguito riportiamo il link al testo completo del DDl approvato dal Senato Proposta di modifica n. 6.0.200 al DDL n. 3365. Inseriamo inoltre, alla fine del nostro commento, l'emendamento art. 6 bis a firma dei senatori ALBERTI CASELLATI, VACCARI, BRICOLO, MURA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO, GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI CESARINO, PITTONI, RIZZI, TORRI, VALLARDI, VALLI, BONFRISCO, GARAVAGLIA MARIA PIA , BALDASSARRI, DE ANGELIS, DE FEO, SAIA, che in materia di viabilità consente le emergenze inesistenti e salva i commissari dimezzati. 

Ora dovrà passare alla Camera li aspettiamo. Sembrava uno scherzo ma lo hanno fatto inserendo negli slip di un decreto sui pompieri un testo che la dice lunga sulle modalità con cui questo paese gestisce le proprie partite economiche e legali. Li aspettiamo al prossimo declassamento del rating del paese e magari di qualche amministrazione regionale visto lo sfascio finanziario che vogliono coprire con questo emendamento. 

I senatori, che scriviamo con lettera minuscola perché lo meritano, hanno irriso la Corte dei Conti e due sentenze del TAR Lazio che chiedevano, come noi, buona e corretta amministrazione pubblica. Ma chi li ha eletti supponeva che i senatori fossero persone sagge e assennate, ma in questa occasione hanno dimostrato di piegarsi ai poteri forti e alle lobbies. Come  pure hanno dimostrato poca saggezza, competenza e preparazione di buoni uomini e donne della Repubblica. Suona offensivo la foglia di fico che Alberti Casellati ha messo in qualità di primo firmatario, al comma 3 dell'emendamento art. 6bis che imporrebbe ai commissari dimezzati  il contenimento della spesa: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica." 

I saggi e avveduti senatori, non sanno che il commissario dimezzato della SPV ha già compiuto atti che hanno sfondato il tetto di spesa imposto dal CIPE e posto a 1.900 mln di €, con l'approvazione del Progetto preliminare a base del Financing Project? La senatrice Alberti Casellati non può non sapere che l'ingegner Vernizzi, commissario dimezzato ha già alzato i costi della SPV di quasi 500 mln di euro, promettendo di accettare, alla formulazione del progetto esecutivo, una revisione dei costi del progetto definitivo fino a quasi 2.400 mln di € e forse oltre.


Proposta di modifica n. 6.0.200 al DDL n. 3365

6.0.200 (testo corretto)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei ministri in materia di viabilità)
        1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
            a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
            b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31 dicembre 2011.
        2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

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