lunedì 20 marzo 2017

PEDEMONTANA VENETA E L'I-SIS! L'Inadempiente-SIS

Estratto del contratto di concessione del 2009
La SIS è inadempiente secondo i termini del contratto che regolano i rapporti con Regione Veneto e Commissario sin dal 2009. Eventuali nuove norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione devono modificare le relzioni incorso tra regione/commissario e concessionario che se non le rispetta è inadempiente. Sono violate l'art. 144 comma 3-quaterdel Decreto Legislativo 163/2006 e la Direttiva 2014/23/UE.  Non siamo in grado di trovare, nella mole di documenti dei consulenti di Zaia, quali siano le ragioni giuridiche per non dichiare tale la SIS. Questo è stato uno dei punti su cui abbiamo incardinato la nostra proposta alternativa: la dichiarazione di inadempienza del concessionario è nei fatti ma soprattutto nelle carte del contratto e delle proposte di variazione, e ai consiglieri presenti il 16 marzo in 1^ e 2^ commissione regionale è stata esposta una analisi del contratto basata sulle norme che esso detta dal 2009 per la revisione della concessione.
estratto dell'aggiunta del 2013
«In conformità all'articolo all'articolo 143 del Decreto 163/2006» ovvero il codice dei contratti pubblici, che peraltro è stato modificato, la Regione Veneto e la Sis, concessionario per la Pedemontana Veneta «possono chiedere la revisione del contratto in ragioni di «variazioni apportate... dal concedente... da cause di forza maggiore...». Al verificarsi di tali evenienze sarà possibile rideterminare «il canone di disponibilità...» nonché la ridefinizione degli importi «del contributo in conto costruzione e di altri eventuali contributi pubblici». Sono questi alcuni dei passaggi più delicati della modifica della convenzione per la Pedemontana Veneta che stanno mandando in fibrillazione l'amministrazione regionale.
Sulla base di questo testo normativo che regola i rapporti di concessione nella convenzione del 2009 va letto l'articolo 8 confermato anche dall'aggiunta del 2013 nell'articolo 3 dove parla di art. 8bis. A lato riportiamo gli stralci di entrambi i documenti. Tali questioni emergono ancora nella bozza a disposizione dei consiglieri e presentata negli allegatidel disegno di legge in questione all'articolo 11 c1 lett.c. Infatti appare evidente che le medesime questioni relative all'inserimento di nuovi dispositivi normativi tesi ad obbligare il concessionario a finanziarsi entro tempi certi erano introducibili non appena le norme in questione fossero emerse e quindi almeno dall'estate del 2013 se non anche in precedenza. Proprio in virtù di «nuove norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione» si deve dichiarare inadempiente verso gli obblighi contrattuali il concessionario poiché ha mancato rispetto al reperimento delle fonti di finanziamento a lui spettanti e delle conseguenti garanzie bancarie conseguenti, ai sensi dell'articolo art. 144 comma 3-quaterdel Decreto Legislativo 163/2006 che norma la mancanza del finanziamento entro termini di legge. Tale obbligo è stringente sulla base dell'articolato stesso contrattuale e degli obblighi d'ufficio del precedente concedente, il commissario Vernizzi che agiva in sostituzione della Regione Veneto, ed ora tali obblighi d'ufficio sono in capo alla Giunta. Va inoltre specificato che proprio sulla base di questo dispositivo contrattuale i consiglieri regionali hanno inoltre l'obbligo di inserire clausole che impediscano di far ricadere il rischio operativo sul concedente. Devono senza tanto cincischiare respingere la bozza Zaia poichè non rispetterebbe le norme derivanti dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che impedisce di trasferire ogni rischio operativo, cioè con le banche e di tipo finanziario in capo agli enti pubblici nel caso di contratti di concessione

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